Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19996 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 23 giugno 2006 il Tribunale di Brindisi dichiarava B. M. responsabile nella misura del 70% del sinistro verificatosi il (OMISSIS), ove C.B., mentre transitava a piedi era investita dall’autovettura di proprietà di Fu.Gi. e condotta dal B. e condannava i convenuto in solido a favore degli eredi della C., nelle pendenza del giudizio deceduta, al pagamento di Euro 2075,07, oltre rivalutazione ed interessi legali.

La condanna era estesa al proprietario del veicolo il Fu. e alla Reale Mutua Assicurazioni, compagnia assicuratrice del veicolo investitore, compensando il residuo 30%. Su gravame degli eredi della C., F.G. e F.C. nonchè di persona da parte dell’avv. Saracino, la Corte di appello di Lecce il 16 luglio 2008 rigettava l’appello di essi eredi; accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Saracino in ordine alla distrazione delle spese, in quanto antistatario e confermava nel resto.

Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione i F. affidandosi a tre motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla Compagnia assicuratrice, da B.M. e Fu.Gi. regolarmente intimati.

Con istanza del 23 settembre 2009 il difensore dei ricorrenti poneva in rilievo che sia l’avv. Conte, difensore della Compagnia, sia il Fu. risultavano aver cambiato indirizzo e chiedeva di procedere al rinnovo della notifica nei loro confronti.

Il 15 ottobre 2009 il Presidente titolare dichiarava non luogo a provvedere, salva la valutazione della non imputabilità dell’esito negativo della irregolare notifica al momento della decisione del ricorso in virtù di S.U. n. 17352/08.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che con il primo motivo, (formulato come nullità ed erroneità della sentenza, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè artt. 1227, 2054 e 2697 c.c. e art. 190 C.d.S., commi 2 e 5 e art. 191 C.d.S., con in subordine omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine agli stessi punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5), in realtà, i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ritenuto che il conducente del veicolo investito non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, per cui esso giudice erroneamente avrebbe proceduto all’esame dell’eventuale concorso di colpa della vittima, peone, donna anziana e non vedente.

La censura già proposta in appello va disattesa sotto ogni profilo.

Di vero, è sufficiente leggere le argomentazioni del giudice dell’appello, che, attenendosi ai fatti quali risultavano dalle deposizioni testimoniali e quali ammessi dalla stessa vittima, ha correttamente applicato l’art. 190 C.d.S. ed ha attribuito comunque una maggiore e preponderante responsabilità all’automobilista che non aveva rallentato ed arrestato la vettura in presenza della C.B. (p. 8 sentenza impugnata) (sul punto v. Cass. n. 17397/07, puntualmente richiamata in sentenza). Si tratta, peraltro, di accertamento in fatto che poichè effettuato con motivazione appagante sotto ogni profilo sfugge al sindacato di legittimità, senza trascurare di porre in rilievo che, sotto il vizio della motivazione su fatto controverso e decisivo manca il necessario momento di sintesi ed il quesito, così come formulato, appare generico.

2. Con il secondo motivo, in estrema sintesi, sul governo delle spese riconosciute all’avv. Saracino, i ricorrenti lamentano che si tratterebbe di una motivazione solo apparente.

Giova al riguardo porre in rilievo che il giudice di primo grado aveva liquidato Euro 617,60 e osservava l’appellante che andavano liquidate anche altre spese come l’indennità di trasferta, essendo il difensore fuori sede, ovvero avendo svolto attività difensiva fuori del domicilio professionale e avendo egli redatto un prospetto analitico, che veniva emendato per il costo della CTU sopportato dagli attori.

Il motivo va disatteso per la semplice ragione che la motivazione non è affatto apparente.

Di vero, il giudice dell’appello, preso atto che il danno era stato liquidato in misura di gran lunga inferiore al richiesto e avendo confermato l’accertamento di tale liquidazione, in quanto corretto, non poteva che far corrispondere al liquidato il quantum delle spese.

Infatti, ai fini del rimborso delle pese di lite il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera effettivamente prestato e avendo il giudice del merito accolto solo in parte la domanda, andava a tal fine considerato il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisimi: S.U. n. 19014/07; Cass. n. 536/11).

3. Infine, per quanto concerne le spese della CTU di cui tratta il terzo motivo, il relativo quesito è in conferente in quanto la censura andava proposta non già ex art. 360 c.p.c., n. 4 o n. 3, bensì come vizio di motivazione (Cass. n. 12098/04).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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