Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 27-05-2011, n. 21368 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘ANNO che si è riportato al ricorso.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal P.M. avverso l’ordinanza 15.11.2010 del GIP di Civitavecchia reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare o interdittiva nei confronti del Capitano I.M., già Comandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, indagato per i reati di omissione di atti d’ufficio, falso e favoreggiamento, commessi in relazione a denunce sporte dal carabiniere C. contro il Lgt P.A., afferenti a presunti favoritismi compiuti dal medesimo, applicava all’ I. la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Capitano dei Carabinieri per la durata di mesi due.

Rilevava in particolare il Tribunale che sussistevano nella specie sia i gravi indizi di reato, ritenuti del resto dallo stesso GIP, desumibili dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dal M.llo A. e dalla d.ssa P., sia le esigenze cautelari, correlate alla perseveranza dell’indagato nella sua condotta e alla molteplicità dei fatti ascritti.

Ricorre l’ I., deducendo che l’ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e illogica in ordine sia ai gravi indizi, in quanto non prende fra l’altro in alcuna considerazione le dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. dall’allora vicecomandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, confermative dell’assenza dei presupposti dell’ascritta omissione, sia alle esigenze cautelari, siccome, da un lato, correlate a una presunta perseveranza nell’illecito, ravvisata in condotte irrilevanti ovvero difensive, comunque risalenti nel tempo, e a una molteplicità dei fatti, neutralizzata dalla unitarietà e contestualità degli stessi, e, dall’altro, affermate a dispetto del radicale cambiamento delle funzioni dell’indagato, non più impegnato in compiti di polizia giudiziaria.

Con motivi nuovi la difesa ha ripreso alcune delle doglianze già formulate, in relazione in particolare alle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Per quanto concerne i gravi indizi, il ricorso contesta in sostanza, e inammissibilmente, profili valutativi del provvedimento impugnato.

Quanto in particolare alla denunciata omessa considerazione delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. dall’allora vicecomandante della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, la stessa appare priva di rilievo a fronte della complessiva motivazione offerta dall’ordinanza impugnata, sviluppata negli specifici confronti dell’indagato e, come tale, sostanzialmente indifferente alle valutazioni che dei fatti di causa poteva fare l’ufficiale in sottordine.

Fondato è invece il ricorso in relazione alle esigenze cautelari. Al riguardo, infatti, l’ordinanza impugnata ritiene sussistente il pericolo di recidivanza sulla base di due elementi: la pluralità dei fatti delittuosi e la irrilevanza del cambiamento di funzioni nel frattempo intervenuto. Ora, il primo elemento è di fatto neutralizzato dall’unicità della vicenda, e il secondo, asserito in modo apodittico, palesa profili di scarsa compatibilità con la particolare natura delle nuove funzioni assunte (presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma), non implicanti compiti di polizia giudiziaria. Alla stregua di tanto, e tenuto conto del notevole tempo trascorso dai fatti ascritti (per nulla considerato dal Tribunale), deve escludersi che residuino spazi per una valida motivazione sulla sussistenze delle esigenze cautelari, e l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio per insussistenza delle esigenze cautelari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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