Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 27-05-2011, n. 21304 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

difensore d’ufficio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza dell’8 luglio 2008 con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva dichiarato i germani La.Gi. e L.G. colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p., in danno di M.D., così qualificata l’imputazione originaria di tentato omicidio e del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per porto illegale di coltello e, per l’effetto, li aveva condannati, unificati i reati con il vincolo della continuazione, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione per La.Gi., concesse allo stesso le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, e L.G. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore di L.G. e La.Gi., personalmente, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore di L.G. denuncia erronea o carente motivazione nonchè violazione degli artt. 582 e 585 c.p..

Si duole, al riguardo, dell’assoluto credito accordato alle dichiarazioni della persona offesa, benchè non avessero trovato riscontro nelle altre risultanze di causa, segnatamente nelle dichiarazioni dei testimoni che erano presenti sul posto.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 4 ed insussistenza della fattispecie relativa all’uso di arma, in mancanza di elementi probatori atti a dimostrare l’uso di un arma da parte dell’imputato.

Il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed una più contenuta determinazione della pena, nella corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p..

Il ricorso proposto da La.Gi. denuncia violazione dell’art. 606, lett. e) in riferimento all’art. 192 c.p.p. e art. 546, comma 1, lett. e) con riferimento all’ingiustificato credito accordato alle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le incertezze e contraddittorietà di cui era affetta, e la mancanza di riscontri nelle altre risultanze di causa.

Inoltre, la perizia medico-legale era inattendibile in quanto si era basata sul referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Melito Porto Salvo.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) in riferimento agli artt. 133 e 62 bis c.p..

Lamenta, in proposito, che le attenuanti generiche siano state giudicate solo equivalenti alla contestata aggravante e la pena non sia stata determinata in misura più contenuta.

2. – Il primo motivo del ricorso proposto in favore di L. G., con riferimento ad un preteso deficit motivazionale ed alla violazione di norme sostanziali, è destituito di fondamento.

Ed invero, il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata non presenta le denunciate anomalie od incongruità, avendo offerto, anche nel richiamo adesivo alle argomentazioni del primo giudice, un quadro giustificativo sicuramente idoneo a sostenere la responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto.

In particolare, nessuna incongruenza è dato ravvisare nell’esame critico delle dichiarazioni della persona offesa che, ragionevolmente, è stato calato nel contesto in cui l’accoltellamento ha avuto luogo e nel clima omertoso che è maturato attorno alla vicenda anche per la caratura degli imputati ed il timore che incutevano nell’ambiente di lavoro.

Sono state, così, logicamente spiegate talune esitazioni nel narrato della persona offesa, destinataria di inequivoche pressioni perchè ritirasse la denuncia, e le plateali reticenze dei testi escussi.

D’altronde, il referto ospedaliero, comprovante le lesioni da taglio riportate dalla persona offesa, costituiva eloquente elemento di riscontro atto a confermare, sufficientemente, le affermazioni pur esitanti della persona offesa.

Oltre al comportamento dei testimoni, un altro elemento significativo del clima in cui era maturato l’evento è rappresentato dalla mancata costituzione di parte civile della stessa persona offesa.

La seconda censura, relativa al porto illegale di coltello, è priva di fondamento, posto che il mancato reperimento dell’arma non poteva ovviamente escludere che di essa fosse stato fatto uso, alla stregua dell’anzidetto referto ospedaliero, poi avallato, nella significatività delle conclusioni (afferenti ad uso di strumento da punta e taglio) dalle risultanze della perizio medico-legale espletata.

La terza censura, relativa al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si pone in area di inammissibilità, a fronte di motivazione congrua ed adeguata, nella parte in cui statuisce che la gravità del fatto- reato e la personalità dell’imputato, non consentivano di accedere alla richiesta di ridimensionamento dell’entità della pena irrogata.

La prima censura dell’impugnazione di La.Gi. ripropone linee contestative del primo motivo del ricorso proposto in favore di L.G. e non può che condividerne, pertanto, l’epilogo decisionale, per le stesse ragioni che precedono.

V’è solo da aggiungere che è ineccepibile il rilievo del giudice a quo che ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’accertamento peritale abbia potuto svolgersi solo su materiale cartaceo, rappresentato dalla documentazione sanitaria rilasciata dal pronto soccorso del nosocomio presso il quale il M. era stato medicato.

La seconda censura, relativa al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto afferente a questione prettamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione adeguata, come si è, sopra, osservato in riferimento ad identica doglianza proposta in favore di L.G..

3. – Per quanto precede, i ricorsi – globalmente considerati – devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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