Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3229 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Puglia ha accolto il ricorso proposto dalla società A. Immobiliare avverso il provvedimento della Soprintendenza di Bari e Foggia recante annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rodi Garganico per la costruzione della palazzina Lotto A5 nel piano di lottizzazione Cala dei Templari in località Santa Barbara. Il provvedimento è motivato dalla ritenuta compromissione, a causa della realizzazione dell’intervento, dei valori relativi all’assetto geomorfologico e paesaggistico dell’area, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004.

Con la sentenza impugnata il Tar ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’originario ricorso, proposto avverso un primo provvedimento in data 14 febbraio 2008, poi superato dal successivo decreto del 13 ottobre 2008, che ha reiterato l’annullamento. Tale nuovo provvedimento ha considerato insufficiente la motivazione dell’autorizzazione comunale, che non ha tenuto conto delle modifiche apportate all’area per effetto di precedenti interventi autorizzati e del pericolo di perdita delle caratteristiche originarie per effetto di ulteriori trasformazioni.

Il Tar ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dei termini procedimentali per l’esercizio del potere di annullamento del nulla osta paesaggistico, considerati decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza n. 284 del 6 giugno 2008 con la quale il Tar ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione dell’efficacia del primo provvedimento, oggetto dell’originario ricorso.

La sentenza merita la riforma chiesta con l’appello.

Il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha annullato, in data 14 febbraio 2008, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non può, infatti, essere considerato improcedibile per effetto del nuovo annullamento pronunciato in adempimento dell’obbligo di riesame a seguito dell’ordinanza pronunciata dal Tar all’esito della fase cautelare. Tale nuovo provvedimento assume, infatti, una mera rilevanza provvisoria, avendo a proprio presupposto una pronuncia, quella cautelare, caratterizzata da un accertamento giurisdizionale non definitivo, destinato ad acquistare stabilità e senso solo con la sentenza di merito, destinata, se sfavorevole al ricorrente, a travolgere l’ordinanza cautelare e gli atti ad essa connessi medio tempore adottati.

Il ricorso proposto avverso il provvedimento del 14 febbraio 2008, contrariamente a quanto considera il Tar, non poteva quindi essere considerato improcedibile per effetto dell’intervento del nuovo annullamento, e deve essere esaminato.

Il ricorso stesso è infondato, anche alla luce della motivazione che supporta il successivo provvedimento emanato in adempimento dell’ordinanza cautelare più volte citata.

Se, infatti, il provvedimento del 13 ottobre 2008 non comporta revoca del primo annullamento, non perciò può essere considerato tamquam non esset, ma la relativa motivazione, dato il senso consonate del dispositivo, deve essere considerata come integrante la motivazione del primo decreto.

La Soprintendenza ha ravvisato nella autorizzazione rilasciata dal Comune di Rodi Garganico per la realizzazione della palazzina inserita nella lottizzazione di cui è causa la mancata considerazione delle esigenze di tutela dell’area protetta e dei valori paesaggistici che la connotano: come è stato specificato in sede di riesame, tali esigenze non sbiadiscono, ma, al contrario, impongono una più attenta tutela nel caso in cui, come è avvenuto nella fattispecie in esame, per effetto di precedenti autorizzazioni l’area sia già stata pesantemente modificata e il successivi intervento comporti il presumibile irreversibile scoloramento del contesto paesistico con la perdita delle residue caratteristiche originarie. Tali considerazioni, insieme alla conservazione di valori ritenuti dalla Sovrintendenza meritevoli di tutela nonostante le edificazioni già realizzate, costituiscono, a parere del Collegio, giustificazione ampiamente sufficiente a legittimare il provvedimento contestato in giudizio: l’appello, in conclusione, è fondato e deve essere accolto, con consequenziale riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la società appellata e rifondere all’amministrazione appellante le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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