Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2010)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l’apicoltura
quale attivita’ indispensabile per la salvaguardia della
biodiversita’ ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo
delle produzioni agricole, tutela la sanita’ degli alveari e promuove
l’attivita’ apistica in applicazione dei principi della legge 24
dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), sulla base delle
caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle risorse
nettarifere e pollinifere ivi disponibili.
Art. 2 Definizioni 1. Per quanto non previsto dalla legge n. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per: a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia; b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei; c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei; d) alveare stanziale: l’alveare che non viene spostato nel corso dell’anno.
Art. 3
Organismi associativi tra apicoltori
1. Ai fini dell’attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme
associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da
apicoltori operanti in regione.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente,
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono
individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi
gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o
interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori
presenti nel relativo territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono
organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra
gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli
apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli
apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra
gli apicoltori della Provincia di Gorizia.
4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per
la promozione dell’apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela
della sanita’ delle api, per gli interventi di recupero sciami,
nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza tecnica e di
formazione professionale a favore degli apicoltori.
Art. 4 Esperti apistici 1. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici. 2. Costituiscono requisiti per ottenere l’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1: a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado; b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale. 3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorita’ sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all’articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico. 4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1. 5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si puo’ avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1. 6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l’esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all’elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attivita’ apistica per un periodo non inferiore a tre anni. 7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale. 8. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.
Art. 5 Uso di fitofarmaci 1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee. 2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalita’ di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 3. Con il decreto di cui al comma 2 puo’ essere, altresi’, prescritto l’impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.
Art. 6 Denuncia degli alveari 1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l’indicazione dell’entita’ numerica, della tipologia e dell’ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario e’, altresi’, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell’apicoltore. 2. Gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l’elenco degli apicoltori con l’indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari. 3. Gli apicoltori che non ottemperano all’obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 7 Trasferimento di api e alveari 1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, e’ preventivamente comunicato agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio. 2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, e all’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
Art. 8 Nomadismo 1. Per nomadismo si intende la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu’ spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno. 2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell’utilizzo delle postazioni.
Art. 9
Commissioni apistiche provinciali
1. Presso gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, sono
istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla
rispettiva Provincia.
2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell’organismo,
competente per territorio, di cui all’articolo 3, comma 2, o suo
delegato e sono composte di:
a) un massimo di due esperti apistici;
b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista
indicati all’assemblea degli apicoltori aderenti all’organismo
medesimo;
c) un veterinario dipendente dell’Azienda per i servizi
sanitari competente per territorio;
d) il Direttore o suo sostituto dell’area territoriale del
Friuli Venezia Giulia dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.
4. Al fine di tutelare la sanita’ degli apiari e consentire un
corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni
specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo
di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari
stanziali presenti nel territorio;
b) tipologia ed entita’ di essenze nettarifere presenti nel
territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.
5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui
all’articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui
al comma 4.
Art. 10 Rilascio dell’autorizzazione al nomadismo 1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, rilasciano l’autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorita’: a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno gia’ esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima; b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione; c) apicoltori che abbiano gia’ in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell’organismo cui e’ stata presentata la domanda medesima. 3. In caso di parita’ si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande. 4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), e’ assicurato l’utilizzo delle postazioni autorizzate l’anno antecedente a ciascuna domanda. 5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione e la gestione del nomadismo.
Art. 11 Deroga all’obbligo dell’autorizzazione 1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari e’ consentito anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 10. 2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo le modalita’ previste dall’articolo 7.
Art. 12 Programma regionale triennale per l’apicoltura 1. Al fine di promuovere l’apicoltura, la conservazione dell’ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l’apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformita’ alle disposizioni di cui alla legge n. 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. 2. Il Programma e’ adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all’articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all’articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma puo’ essere aggiornato annualmente. 3. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalita’ stabiliti nel Programma medesimo.
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