Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 3247 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tar Lombardia, sede di Milano, il provvedimento con il quale il Prefetto di Milano gli aveva revocato l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale poiché non offriva sufficiente affidamento di non abusare delle armi, munizioni ed esplosivi avendo lasciato incustodita la pistola nella propria auto, consentendo che ignoti ladri se ne impossessassero.

A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduceva eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, errore e travisamento dei fatti atteso che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che il giorno del furto il ricorrente era stato colpito da un grave malore che gli aveva impedito di tenere una condotta maggiormente diligente nella custodia dell’auto e quindi dell’arma.

Il Tar respingeva il ricorso sul rilievo che il potere dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esplicazione del giudizio in ordine alla valutazione della sussistenza o meno del presupposto del possibile abuso del porto d’armi, ai sensi del R.D. 18.6.1931, n. 773, è connotato da una forte discrezionalità e non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive, nell’esigenza primaria di circondare, il rilascio del porto d’armi, a particolari cautele in considerazione dell’intrinseca pericolosità che lo caratterizza e della tenuità dell’ interesse del titolare.

Il signor P. ha impugnato la sentenza del Tar sostenendone la erroneità e concludendo per la sua riforma.

Alla udienza del 6 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L’appello merita accoglimento.

Risulta infatti che l’appellante era stato colto da un improvviso e gravissimo malore che imponeva il suo ricovero in ospedale tramite autoambulanza essendo rimasto privo di conoscenza. Il malore che aveva colpito l’appellante impediva a questi l’uso di normali cautele nella custodia dell’auto che veniva rubata da ignoti ladri. La pistola regolarmente detenuta per difesa personale non era posta in luogo della vettura visibile dall’esterno o comunque facilmente raggiungibile, ma custodita all’interno della tasca del giubbotto del ricorrente, posto nel bagagliaio della sua auto.

Si è quindi revocato il porto d’armi per un comportamento omissivo dell’appellante nel recupero del giubbotto personale e quindi dell’arma senza considerare che le condizioni di salute dell’appellante, di gravità tali da determinare lo stesso rischio della sua vita, al momento non gli permettevano di tenere un comportamento consapevole, normalmente esigibile dall’uomo medio non turbato da eventi patologici. La stessa denuncia per furto veniva presentata il giorno in cui era avvenuto il malore da persona diversa dall’appellante che si trovava nella impossibilità di provvedere a sé stesso.

Appare quindi erronea la sentenza del Tar che ha ritenuto che il malore che aveva colpito l’appellante fosse irrilevante ai fini della revoca.

In disparte, ai fini di inquadrare la personalità del ricorrente, si aggiunga poi che nei tredici anni intercorsi dalla pronunzia dell’ordinanza cautelare di sospensione della revoca, lo stesso non si è mai reso responsabile di alcun comportamento che possa concretizzare un abuso di strumenti difensivi ex art. 39 del d.p.r. 773 del 1931, né ha riportato alcuna condanna penale o comminatoria di sanzione da cui possa dedursi una inclinazione ad abusare dello strumento di difesa posseduto.

3. L’appello pertanto merita accoglimento ed in riforma della sentenza appellata deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullato il provvedimento impugnato.

4. Sussistono motivi tuttavia per compensare integralmente spese ed onorari dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, accoglie l’appello come in epigrafe proposto e per l’effetto accoglie il ricorso in primo grado, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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