Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-05-2011, n. 21346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato U.G. responsabile del delitto di calunnia e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, dichiarata interamente condonata.

L’imputato era accusato di aver, con un esposto indirizzato nell’agosto 2000 alla casa circondariale di Benevento, accusato il tenente dei carabinieri R.L. e il maresciallo C. A., sapendoli innocenti, di abuso di ufficio, calunnia e falsità materiale che costoro avrebbero perpetrato ai suoi danni nell’esercizio delle loro funzioni.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il quale denuncia:

– la violazione della legge penale, in relazione all’art. 368 c.p., per l’inidoneità della condotta a dare inizio ad un procedimento penale, trattandosi di mero scritto difensivo.

– la violazione della legge processuale, per la omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, con conseguente nullità degli atti successivi.

Con motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2011, l’imputato chiede l’applicazione dell’art. 649 c.p.p.. Espone di essere stato vittima di un travisamento del fatto e di non essersi potuto difendere nel processo di merito. Evidenzia di aver fatto oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica di Roma la stessa sentenza del Tribunale di Benevento, alla quale chiede di rimettere gli atti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, avente ad oggetto l’offensività della condotta ascritta all’imputato, è generico, in quanto è la mera ripetizione di doglianze già esposte coi motivi d’appello e debitamente disattese dalla corte di merito.

La Corte di appello ha infatti evidenziato al riguardo dell’idoneità della condotta che un procedimento era stato avviato nei confronti dei due militari a seguito dell’esposto dell’ U. e, solo all’esito delle indagini espletate, era stato archiviato.

Non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso non assolvono la loro funzione tipica di critica, ma si risolvono in una mera apparenza.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Dall’esame degli atti risulta che all’imputato fu regolarmente notificato, sia in primo che in secondo grado, il decreto che dispone il giudizio.

3. Quanto ai motivi aggiunti, appare assolutamente generica la doglianza concernente il bis in idem. L’imputato ha solo allegato il decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 368 c.p., ma non una sentenza definitiva (la cui esistenza tra l’altro non è neppure dedotta). In ogni caso, dall’esame del capo di imputazione enunciato nel suddetto decreto non si ravvisa nemmeno il fumus della violazione di legge, non emergendo prima facie la completa identità dei fatti.

Inammissibile è la richiesta di trasmissione degli atti, mentre il resto delle censure sono asserzioni di merito, che non possono essere esaminate in questa fase.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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