Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19999 Colpa concorso di colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 23 aprile – 7 maggio 2009 la Corte di appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 26 novembre 2004 che – in relazione ad un incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS), aveva riconosciuto un concorso di colpa di P.C., proprietario e conducente della vettura Fiat 126 targata (OMISSIS) (al 70%) e del 30% della minore M.C., della età di quattro anni, investita mentre usciva di casa, sulla strada Via (OMISSIS). Il primo giudice aveva condannato il P. al pagamento della somma di Euro 115.850,00 in favore del tutore della minore, M.A. dichiarando la SAI, quale impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, responsabile in solido con il P. per la somma di Euro 10,329,00 corrispondente al massimale di legge. Aveva inoltre dichiarato la "mala gestio" della SAI, condannando la stessa al pagamento di rivalutazione ed interessi oltre al massimale.

Aveva proposto appello avverso tale decisione la SAI chiedendo in via preliminare la estinzione del giudizio di primo grado per la nullità dell’atto di riassunzione ed in ogni caso la limitazione della condanna entro i limiti del massimale di legge (senza riconoscimento di interessi e rivalutazione).

Proponeva appello incidentale il M. nella suesposta qualità, chiedendo l’accertamento della esclusiva responsabilità del P. ed in ogni caso la condanna della Sai oltre il limite del massimale ed al pagamento di tutte le spese mediche, di viaggio, di consulenze tecniche effettuate.

Deduceva che il giudice di primo grado aveva provveduto alla regolazione delle spese, liquidando importi inferiori ai minimi tariffari.

La Corte territoriale rigettava sia l’appello principale del P. che quello incidentale del M., confermando integralmente la decisione di primo grado.

Riteneva corretta l’accertamento di un concorso di colpa compiuto dal Tribunale e la liquidazione dei danni dallo stesso operata.

Quanto alla condanna della Sai entro i limiti del massimale, maggiorato di interessi e rivalutazione, osservava che il giudizio durava da oltre trenta anni (1979) ed il notevole ritardo è dovuto – come chiaramente emerge dagli atti – anche per la condotta esasperatamente causidica delle imprese assicuratrici che hanno ritardato oltre ogni misura il pagamento di quanto dovuto alla famiglia M.. La tesi della impossibilità di formulare una proposta di liquidazione del danno in mancanza di accertamento di responsabilità era chiaramente contraddetta dagli atti, ed – innanzi tutto – da quelli del giudizio penale dai quali risultava che il P. aveva accettato l’applicazione dell’amnistia.

Sotto il profilo civilistico, poi, la impresa assicurativa avrebbe potuto formulare le proprie proposte conciliative tenendo conto della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Sai con due motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità sentenza e procedimento) per avere i giudici di appello condannato Sai al pagamento di interessi e rivalutazione sulla intera somma riconosciuta alla minore M.C., e non solo sul massimale di legge.

Il motivo è privo di fondamento.

Dalla lettura della motivazione risulta chiaramente che la Corte territoriale (come già il primo giudice) ha indicato la somma capitale fino al limite del massimale come base di calcolo di rivalutazione ed interessi conseguenti alla "mala gestio" della compagnia assicuratrice.

Non sussiste pertanto alcun contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione impugnata.

2) Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento). Ad avviso della società ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di extrapetizione riconoscendo interessi e rivalutazione dalla scadenza dei 60 giorni successivi alla costituzione in mora della compagnia di assicurazione anche se in effetti il M. non aveva impugnato la statuizione del primo giudice in ordine alla decorrenza di interessi e rivalutazione sul massimale di legge. (dal 3 giugno 1996: "spatium deliberandi" di sessanta giorni decorrenti dalla chiamata in giudizio del 3 aprile 1996).

Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato, Infatti, la decisione del primo giudice che aveva stabilito che rivalutazione ed interessi da "mala gestio" decorressero dai sessanta giorni successivi alla chiamata in giudizio non è stata sottoposta a specifica censura dalla società appellante con i motivi di appello.

La decisione del Tribunale sul punto, pertanto, deve considerarsi passata in giudicato. La decisione dei giudici di appello (pag. 10) sul punto della decorrenza di interessi e rivalutazione sfugge, pertanto, a qualsiasi censura.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del M. delle spese che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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