Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 27-05-2011, n. 21370 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ost. anche dell’avv. GIORGIS) che ha concluso come in ricorso.
Svolgimento del processo

M.F.G. impugna per cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto il riesame proposto avverso la ordinanza di applicazione della custodia carceraria per i delitti ex art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 13 e 16) e art. 74, stesso D.P.R. (capo 38).

Deduce che il Tribunale:

– ritenendo sussistenti i gravi indizi sulla base delle chiamate di A., F. e P., ha superato disinvoltamente l’obiezione relativa al mendace coinvolgimento del ricorrente, quale fornitore di droga, da parte dell’ A., senza tener conto, da un lato, che il F. e il P. parlavano del M. sulla scorta del nome riferito dall’ A. e non hanno comunque riconosciuto in fotografia il ricorrente come la persona con cui si incontrarono e che risultava registrato in albergo col nome di Ma., ritenuto apoditticamente dal Tribunale frutto dell’uso di documenti falsi, e, dall’altro, che l’ A. ebbe ad ammettere di essere stato minacciato dai suoi fornitori di stupefacente;

– ha ritenuto attendibile l’accusa dell’ A. circa una fornitura effettuata mediante container recante diserbante, senza che fosse stato effettuato alcun accertamento relativo alla spedizione del container, per la quale sarebbero stati anche anticipati dal ricorrente 70.000 dollari in un periodo in cui fra l’altro l’ A. stava provvedendo a estinguere un debito gravante su suoi immobili;

– ha superato disinvoltamente sia le comprovate contraddizioni, incongruenze e omissioni presenti nel narrato dell’ A., considerandole poco rilevanti, sia la smentita delle riferite presenze del ricorrente in determinati luoghi fornita attraverso l’esibizione del passaporto, ribadendo apoditticamente l’abituale uso, da parte del M., di documenti falsi, sia l’obiezione circa il contenuto non compromettente delle conversazioni intercettate, ritenendolo invece apoditticamente riferibile all’illecito traffico.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Esso, invero, si incentra essenzialmente sulla carenza di elementi atti a identificare nel ricorrente il soggetto coinvolto nei fatti ascritti. Ora, al riguardo, oltre alla precisa e univoca indicazione dell’ A., vi è la copia del documento d’identità intestato all’indagato, la ricorrenza del suo prenome (" G.") nelle conversazioni intercorse con l’ A. e la conoscenza di tale prenome anche da parte degli altri dichiaranti F. e P., che pure non lo hanno riconosciuto in fotografia: cosa di cui da atto il GIP (p. 27 OCC), trovando una plausibile spiegazione nel mancato ricordo e nel fatto che la foto era quella di una fotocopia della carta d’identità (potendosi a ciò aggiungere anche la circostanza, emergente dagli atti, che chi conosceva meglio l’indagato e trattava con lui parlando in spagnolo era comunque l’ A.). A tali elementi può aggiungersi anche il dato documentale – riportato a p. 186 della richiesta di misura cautelare richiamata nella OCC – del versamento intestato all’indagato, fatto dall’ A. e menzionato in una conversazione intercorsa tra i due.

Alla stregua di tali convergenti circostanze, logica è anche l’inferenza dei giudici di merito circa l’ininfluenza di dati identificativi diversi relativi a un soggetto che soggiornò in un albergo in concomitanza e corrispondenza del soggiorno dell’indagato con la sua compagna, quale riferito dall’ A. (e riscontrato anche documentalmente in riferimento alla donna) e, per riflesso – appurato l’utilizzo di documenti falsi – del mancato riscontro, sul passaporto dell’indagato, delle sue localizzazioni quali emergenti dalle dichiarazioni accusatorie. In ordine poi alla fornitura effettuata (in realtà solo contrattata) mediante container recante diserbante, le doglianze del ricorrente si risolvono nella considerazione valutativa su una puramente ipotetica spiegazione alternativa del passaggio di denaro intervenuto fra gli interessati e nella rilevazione della mancata acquisizione di ulteriori elementi probatori a supporto dell’operazione "de qua", e non evidenziano illogicità nella ricostruzione dell’ampio compendio indiziario individuato dai giudici di merito al riguardo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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