Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3236 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dalla società odierna appellata C. S. N. s.r.l. l’annullamento del decreto n. 149155 a firma del Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 28 dicembre 2005, recante revoca del decreto di concessione di agevolazioni finanziarie nonché recupero dell’importo di euro 94.680, rivalutato monetariamente e maggiorato degli interessi legali, già versato alla beneficiaria quale primo acconto e garantito da polizza fideiussoria, e disimpegno dell’ulteriore importo di euro 142.020 pari al residuo del contributo concesso con riferimento al d.m. n. 116558 del 4.7.2002, non ancora accreditato presso la banca concessionaria.

Erano state dedotte censure di eccesso di potere e di violazione di legge.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso sotto due distinti profili.

In punto di fatto ha rilevato che l’odierna appellata, allorché aveva ricevuto l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca del contributo precedentemente concessole (per il nuovo impianto di fabbricazione della ceramica, piastrelle e affini) e di disimpegno della residua somma da versarle, aveva chiesto di essere sentita dall’amministrazione (nota del 13 luglio 2005).

Senonchè la convocazione per l’incontro del 27.7.2005 era stata spedita soltanto il 23.8.2005.

La società però non era stata messa in condizione di interloquire nel procedimento di revoca del finanziamento (con conseguente violazione del principio del contraddittorio procedimentale).

Peraltro tra le motivazioni a sostegno della revoca era stata inserita anche la circostanza che la C. S. N. s.r.l. non si era presentata all’incontro fissato e non aveva fatto pervenire eccezioni in ordine alla eventuale revoca, deducendo in tal modo dalla condotta della stessa, non voluta ma cagionata dal disguido nell’invio della convocazione, una sostanziale non contestazione del provvedimento.

Anche il secondo profilo di doglianza sollevato dalla società è stato positivamente valutato dal primo giudice: l’amministrazione infatti non aveva considerato la possibilità della revoca parziale (prevista per il caso di avvio e mancata ultimazione del programma dall’art. 8 comma 4 d.m 20 ottobre 1995, n. 527, dall’art. 3, punto 3, con riferimento al punto 1 lett. i), del decreto di concessione del finanziamento, e dall’art. 11 della circolare ministeriale n. 1167510 del 28 novembre 2001.

In punto di fatto non era contestato che la società aveva avviato le attività formative, espletate in favore di dieci operai assunti (il progetto per la realizzazione del nuovo impianto e prevedeva la formazione professionale di 66 unità da inserirsi nel ciclo produttivo, di cui dieci impiegati e cinquantasei operai specializzati).

L’omessa considerazione della possibilità della revoca parziale del finanziamento costituiva assorbente vizio di carenza di istruttoria e di motivazione, e imponeva l’annullamento del decreto.

L’Amministrazione ha appellato la sentenza chiedendone l’annullamento.

In via preliminare, essa ha eccepito l’inammisibilità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di giurisdizione amministrativa.

La revoca del contributo era dipesa dalla mancata conclusione dell’attività di formazione nei termini previsti: conseguentemente ricorreva l’ipotesi di un inadempimento alle condizioni fissate nel decreto concessorio, la cui cognizione rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Nel merito, la sentenza è per l’appellante da ritenere comunque erronea.

In particolare, risponde al vero che la società aveva chiesto di essere sentita e di accedere agli atti con nota del 13 luglio 2005 e che l’Amministrazione con nota del 19 luglio 2005 la aveva convocata per il 27 luglio 2005. E se anche rispondesse al vero la circostanza ritenuta del primo giudice – secondo cui la convocazione per l’incontro del 27 luglio 2005 era stata spedita soltanto il 23 agosto.2005 – la società stessa, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvertire l’amministrazione dell’inconveniente, formulando una nuova richiesta di accesso.

Nel merito, comunque, l’esito del procedimento di revoca non poteva essere diverso. Ricorreva quindi l’evenienza prevista dall’art. 21octies l. 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento era assistito da puntuale motivazione e non era affetto da carenza istruttoria. La sentenza impugnata meritava di essere annullata.

All’ odierna adunanza camerale del 15 aprile 2011 fissata per l’esame della istanza cautelare di sospensione della esecutività dell’appellata sentenza la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti, la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione amministrativa eccepito dall’appellante Amministrazione.

2. Il Collegio ricorda che un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione è fondato sull’individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di impugnazione e sulla causa dell’iniziativa revocatoria. In particolare, occorre tenere distinto il momento "statico" della concessione del contributo rispetto a quello "dinamico", individuabile nell’impiego del contributo medesimo. La distinzione rileva anche riguardo ai provvedimenti di revoca. Pertanto, al primo segmento – di competenza della giurisdizione amministrativa – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza) – di ritiro del contributo, anche successivi all’erogazione, se costituiscono manifestazione del potere di autotutela amministrativa. Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge diritti soggettivi, relativi alla conservazione del finanziamento, la cui cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria (ex multis: Cons. Stato, VI, 11 gennaio 2010, n. 3).

La odierna controversia è da ricondurre alla seconda tipologia, essendo in contestazione l’atto con cui l’Amministrazione ha revocato il contributo a seguito e in ragione dell’omesso avvio del programma di formazione che la società destinataria si era impegnata ad intraprendere (il che concreta un inadempimento susseguente).

Va pertanto accolto il ricorso in appello e va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale le parti potranno, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 59 l. 18 giugno 1969, n. 69, con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

3.Ricorrono le condizioni di legge, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, numero di registro generale 2183 del 2011 come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara il difetto di giurisdizione amministrativa e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, annullando senza rinvio l’appellata decisione.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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