Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3231 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di permanere in servizio presso l’ateneo di rispettiva appartenenza, fino al compimento del biennio del biennio ex art.165 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Insorgono gli appellanti sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma.

All’udienza del 15 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, sicché va dichiarata l’improcedibilità del gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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