Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-05-2011, n. 3228 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor D. T. P. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento del permesso di costruire in variante rilasciato il 22 ottobre 2008 dal Comune di Pescara ai signori D. G. R. e B. A. per lavori edilizi in due villette a schiera site in via Fonte Borea numeri civici 88 e 88/1, dell’autorizzazione rilasciata il 6 marzo 2008 dal medesimo Comune ai fini ambientali, dell’assenso della Soprintendenza dell’Aquila in data 18 aprile 2008.

I) L’appellante, proprietario di un fabbricato sito nella medesima via Fonte Borea, facente parte di un complesso di villette a schiera costituito di cinque unità immobiliari costruite l’una in aderenza all’altra, avendo constatato la realizzazione di opere in difformità dalla concessione edilizia n. 263 del 2003 da parte dei controinteressati, proprietari di due fabbricati compresi nel medesimo complesso edilizio, a seguito di accesso agli atti ha appreso del rilascio di permesso edilizio in sanatoria da parte del Comune e dell’assenso della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica comunale.

II) Gli atti suddetti sono stati oggetto del ricorso deciso dal Tar con la sentenza impugnata, che ha respinto il gravame sulla scorta delle seguenti considerazioni:

– non sussiste violazione dell’art. 36 dPR n. 380 del 2001, poiché la difformità riscontrata rispetto al progetto assentito (maggiore altezza alla gronda di 10 centimetri) è stata oggetto di domanda di sanatoria,

– gli artt. 82 e 85 del regolamento edilizio comunale e l’art. 8 NTA impongono limiti all’altezza massima dei solai tra piani e non del solaio di copertura;

– le variazioni non alterano i requisiti relativi all’altezza né comportano aumento della superficie o del volume;

– le coperture finalizzate al risparmio energetico non concorrono a formare volume, né alterano l’altezza massima del fabbricato: non essendo prevista alcuna nuova volumetria, è infondata la censure di violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004;

– l’incremento dello spessore del solaio di copertura e la posa in opera di un controsoffitto costituiscono elementi costruttivi e non possono essere considerati meri espedienti per eludere la normativa.

III) A tale sentenza l’appellante oppone che:

– l’ufficio tecnico del Comune di Pescara in data 19 ottobre 2004 aveva rilevato lavori in corso nel sottotetto dell’immobile per un’altezza di m. 2,35 la minima e di m. 3,60 la massima contro i rispettivi m. 1,80 e m. 3 autorizzati con il premesso di costruire; il tecnico riferiva di una controsoffittatura in legno e della presentazione di domanda di sanatoria, poi decisa con il primo dei provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado;

– la concessione in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciata, sia perché relativa a lavori ancora in corso, per i quali difettava il presupposto della doppia conformità, sia perché in violazione degli artt. 82 e 85 del regolamento edilizio, che stabiliscono le altezze interne entro le quali i sottotetti non abitabili non vengono computati ai fini della volumetria, norme aggirate attraverso l’aumento di spessore del pavimento e la creazione di un controsoffitto, volto a vanificare le maggiori altezze interne realizzate;

– l’autorizzazione ambientale rilasciata e assentita dalla Soprintendenza non ha tenuto conto della maggiore altezza dell’edificio rispetto alle altre villette a schiera realizzate in base ad un progetto unitario, maggiore altezza ottenuta con la modifica della falda del tetto.

Con successivo atto di deduzione di motivi aggiunti, notificati il 22 e il 23 ottobre 2010, l’appellante ha censurato i verbali della commissione urbanisticoedilizia del Comune relativi alle sedute del 4 settembre 2006 e del 26 febbraio 2008 nelle quali è stata esaminata la domanda di sanatoria, conosciuti solo il 13 luglio 2010, per violazione degli artt. 37, 38, 39 e 41 del regolamento edilizio comunale, nonché dell’art. 62 legge reg. 12 aprile 1983, n. 18, oltre che per eccesso di potere, rilevando l’illegittima composizione del collegio e la mancanza del quorum funzionale per la decisione.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’appello, il Comune di Pescara e i controinteressati.

IV) L’appello è fondato.

Il permesso edilizio rilasciato in sanatoria dal Comune di Pescara n. 361 del 22 ottobre 2008 ai signori D. G. e B., impugnato in primo grado, ha considerato che il diverso disegno architettonico della copertura dell’edificio de quo "ha comportato un maggiore spessore della struttura di copertura", costituita anche dal "pacchetto in tavolato in legno" e dalla "tamponatura interna in tavolato di legno". Tali maggiori spessori (che, seppure non oggetto della domanda di sanatoria, costituiscono elemento considerato dall’amministrazione rilevante al fine del rilascio) secondo il provvedimento, sono insignificanti, poiché "lo spessore di copertura non è normato dal vigente PRG" e le misure interne finite, pari a metri 1,80 all’imposta e metri 3 al colmo, sono comunque corrispondenti a quelle approvate con il progetto originario.

E’ evidente l’errore in cui è incorsa l’amministrazione, nel considerare che il maggiore spessore della struttura non dovesse essere considerato nel computo della complessiva nuova altezza del fabbricato: per giungere ad una simile conclusione, il Comune ha infatti calcolato le altezze interne tra il pavimento del solaio e l’intradosso della tamponatura di legno, e irrilevante lo spessore complessivo della stessa, che pure ha comportato una maggiore altezza complessiva del fabbricato. Per effetto di un siffatto calcolo, la maggiore altezza esterna dell’edificio realizzata dopo il rilascio dell’originario permesso di costruire n. 262 del 2003, evidente dagli elaborati depositati in causa (in particolare, dalla sovrapposizione del progetto presentato ai fini della sanatoria su quello originariamente approvato) non è stata in alcun modo considerata, e l’amministrazione ha potuto affermare, in sostanza, la sostanziale equivalenza tra quanto realizzato e quanto a suo tempo assentito, dimenticando che l’equivalenza postula l’identità dei parametri di calcolo.

In quale modo debba essere calcolata l’altezza dell’edificio è specificato dall’art. 8 delle norme tecniche d’attuazione del piano regolatore vigente nel Comune, adottato con deliberazione 26 luglio 2004, n. 164, che la definisce come "la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto…misurata dalla linea di terra alla linea di copertura"; a sua volta la linea di copertura va considerata mediante l’intersezione del prospetto con il piano corrispondente all’intradosso del solaio, da intendersi, necessariamente, al netto di extra spessori non strutturali (che infatti sono esplicitamente esclusi, per la parte eccedente i cm. 10, ai fini del calcolo del volume). L’equivalenza tra il progetto assentito nel 2003 e quello oggetto di sanatoria avrebbe postulato, quindi, la considerazione del medesimo piano corrispondente all’intradosso del solaio, e pertanto l’identità del piano stesso, circostanza che trova piana smentita dalla semplice considerazione della modifica apportata dallo spessore dovuto alla tamponatura in legno.

Il concetto di "intradosso del solaio di copertura", assunto dall’art. 8 citato come rilevante al fine del calcolo dell’altezza dell’edificio, non può infatti, contrariamente a quanto pretendono le parti resistenti, essere ritenuto come indifferente alle opere interne realizzate in aderenza al tetto: così opinando, infatti, si renderebbe del tutto ondivaga, affidata alla mera volontà dell’interessato e senza alcun parametro che ne renda possibile il controllo, la determinazione dell’altezza ammissibile per l’edificazione, che potrebbe essere maggiorata semplicemente mediante la realizzazione di tramezzature e/o tamponature di qualsivoglia spessore. Al contrario, l’intradosso del solaio deve essere considerato quale elemento obiettivo, che prescinde dalle opere interne: nella fattispecie, dalla tamponatura per effetto del quale l’altezza dell’edificio (calcolata, all’epoca del permesso del 2003, all’intradosso del solaio come originariamente progettato) è stata inequivocabilmente innalzata.

Per effetto dell’errore sopraddetto l’amministrazione non ha rilevato la contrarietà del progetto presentato in sanatoria rispetto agli artt. 82 e 85 del regolamento edilizio, i quali stabiliscono che i sottotetti non abitabili non sono computabili nel calcolo della superficie utile e del volume consentito soltanto se se l’altezza media non supera metri 2,40 e quella minima metri 1,80; al contrario, come si è detto, calcolando le altezze, come sarebbe stato doveroso, secondo quanto dispone l’art. 8 NTA nel senso sopra precisato e secondo i parametri già adottati per il rilascio dell’originario permesso, sarebbe risultata evidente la non assentibilità della sanatoria richiesta.

V) L’accoglimento del motivo esaminato, che ha carattere assorbente, esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure anche relative agli altri provvedimenti impugnati, che trovano nella concessione in sanatoria il proprio presupposto o, comunque, la condizione della propria efficacia, e che sono necessariamente travolti dall’annullamento che discende della riforma della sentenza impugnata.

VI) L’appello deve, in conclusione, essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti che ne sono oggetto

Condanna i controinteressati e il Comune di Pescara, in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 4.000 (quattromila) euro oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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