Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 27-05-2011, n. 21334 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.G., imputato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere detenuto di gr. 294 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per avere a più riprese ceduto sostanza dello stesso tipo a soggetti diversi – ed indicato quale responsabile di una risalente e continuata attività di traffico delle medesime sostanze, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Varese, del 13 luglio 2010, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del decreto di sequestro dell’autovettura "BMW X/5 3000", targata (OMISSIS), emesso dal Gip dello stesso tribunale ex art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.

Nel loro provvedimento, i giudici del riesame hanno ribadito la ricorrenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di sequestro in ragione dell’accertata sproporzione tra i redditi leciti percepiti dall’imputato e dalla moglie (rispettivamente, pari a Euro 12.000,00 e Euro 13.000,00 riportati nell’unica dichiarazione dei redditi dagli stessi prodotta, risalente all’anno 2005), rispetto al valore del veicolo sequestrato, acquistato per la somma di Euro 40.000,00.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata ih punto di verifica della legittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’auto, che apparirebbe evidente, a giudizio del ricorrente, dalla documentazione prodotta ed acquisita in atti; si lamenta, altresì, nel ricorso che il tribunale abbia condannato lo stesso ricorrente al pagamento delle spese del procedimento benchè il medesimo tribunale, con il provvedimento impugnato, avesse dato atto della insussistenza dei presupposti per un sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p., ed avesse disposto, sotto tale profilo, l’annullamento del decreto.

2 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la non proponibilità nella sede di legittimità dei motivi proposti.

1) Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, questa Corte ha costantemente affermato la necessità di accertare, quanto al "fumus commissi delicti", la riconducibilità del fatto contestato all’imputato nell’ambito di taluno dei reati indicati nella predetta norma e, quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di tale requisito con la confiscabilità del bene, l’esistenza delle condizioni che legittimano la confisca, e cioè, la sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro rispetto ai redditi dichiarati e la mancata giustificazione della lecita provenienza degli stessi.

Tali verifiche il giudice del riesame ha, nel caso di specie, correttamente eseguito con risultati favorevoli alla tesi d’accusa, nel senso che è stato accertato, non solo il risalente ed attuale coinvolgimento dell’imputato in torbide vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche una evidente sproporzione tra i redditi legittimamente prodotti, quasi inesistenti, e l’acquisto di un’autovettura, non solo costosa nell’iniziale prezzo di acquisto, ma anche nel suo mantenimento. In particolare, i giudici del riesame hanno rilevato come, a fronte di un costo iniziale di acquisto dell’auto, nell’anno 2005, per il prezzo di Euro 40.000,00, fossero stati accertati redditi dell’imputato e della moglie, solo per l’anno 2005, appena sufficienti per il sostentamento della famiglia.

Sproporzione che lo stesso giudice ha ritenuto non essere stata smentita dalla documentazione in atti, ritenuta parziale e lacunosa:

a) quella relativa all’atto di vendita di un esercizio commerciale, in quanto non accompagnata da alcuna attestazione circa i pagamenti ricevuti, b) quella relativa ai redditi della moglie, M. N., in quanto rappresentata dal solo frontespizio di una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 e da una dichiarazione del padre della stessa attestante il versamento alla figlia, nell’anno 2006, della somma di Euro 30.000,00 a seguito della vendita di un immobile, non confortata da documentazione di riscontro.

Orbene, a fronte delle coerenti argomentazioni del tribunale, il ricorrente propone censure che, pur formalmente intestate in termini di violazione di legge, nella sostanza attengono alla verifica in concreto dei presupposti di fatto dell’art. 12 sexies: la mancata giustificazione del possesso di beni da parte dell’indagato per determinati reati, quali quelli connessi al traffico di stupefacenti, e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati ed all’attività lavorativa svolta. Censure in fatto, cioè, non deducibili nella sede di legittimità, ove è consentito proporre, in caso di sequestro preventivo, solo censure riconducibili alla violazione di legge.

Peraltro, con sentenza di patteggiamento recentemente emessa nei confronti dell’imputato, asseritamente non impugnata, prodotta dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Varese ha disposto la confisca dell’autovettura in questione, avendo ribadito il giudizio di sproporzione tra il bene in questione ed i redditi legittimi riconducibili all’imputato ed alla moglie.

2) Quanto alla condanna al pagamento delle spese del procedimento inflitta al B. dai giudici del riesame, dallo stesso ritenuta ingiusta in ragione dell’annullamento del decreto di sequestro in riferimento al disposto dell’art. 321 c.p.p., rileva la Corte che essa è stata giustamente disposta, ove si consideri che il ricorrente è rimasto sostanzialmente soccombente, essendo stato in realtà confermato dal tribunale il decreto di sequestro, seppur solo attraverso il richiamo al citato D.L., art. 12 sexies.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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