Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 27-05-2011, n. 21332 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – A.G., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c), propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Forlì, del 18 marzo 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti dello stesso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, erroneamente applicata per la durata di due anni sul presupposto che il veicolo a bordo del quale l’imputato era stato sorpreso apparteneva a terzi.

2 – Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che al tempo dei fatti ((OMISSIS)) l’art. 186 sopra richiamato, con riguardo alla contravvenzione contestata all’ A., non prevedeva ancora il raddoppio della durata della predetta sanzione nel caso di appartenenza dell’auto a terzi. Tale previsione, invero, è stata introdotta solo con la L. 15 luglio 2009, n. 94, successiva ai fatti e dunque non applicabile all’odierno imputato.

Sul punto, in ogni caso, ritiene la Corte di potere direttamente intervenire, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1 lett. l), e riportare la durata della sanzione nei termini di legge, e dunque determinare in un anno la durata della sospensione della patente di guida, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e questa determina in anni uno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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