Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 30-05-2011, n. 21632 Reato continuato e concorso formale

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tt. GALASSO Aurelio che ha chiesto annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 26.11.2010 la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando nei confronti di O.S., riconosceva in executivis vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra tutti i reati di cui alle due sentenze di condanna ivi indicate, per fatti commessi nel 2001-2002 e nel 2006, ritenendoli unificati dallo stato di tossicodipendenza del predetto condannato, così determinando pena unica complessiva di anni 8 di reclusione ed Euro 30.000 di multa.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procurare generale territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: l’ordinanza si era espressa in termini di supposizione e non di certezza, e comunque confondendo le motivazioni a delinquere con la continuazione della quale non aveva esaminato alcun parametro, essendo peraltro nella fattispecie tali indici insussistenti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

L’impugnata ordinanza è, invero, viziata in modo manifesto da violazione di legge e vizio di motivazione carente. Sotto il primo profilo deve essere rilevato come la Corte territoriale abbia fondato il ritenuto vincolo di continuazione sulla sola considerazione dello stato di tossicodipendenza del condannato, quando invece la corretta interpretazione dell’art. 671 c.p.p., comma 1, ultima parte, quale insegnata costantemente da questa Corte di legittimità, del resto conforme al chiaro dettato normativo, è che lo stato di tossicodipendenza è solo un elemento la cui valutazione, ove dedotto o comunque emergente, è obbligatoria da parte del giudice dell’esecuzione, ma non comporta ex se vincolo di continuazione, se di tale istituto non si dimostrino sussistenti gli essenziali elementi costitutivi (cfr., expluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 39287 in data 13.10.2010, Rv. 248841, Presta; Cass. Pen. Sez. 1, n. 33518 in data 07.07.2010, Rv. 248124, Trapasso; Cass. Pen. Sez. 5, n. 10797 in data 23.02.2010, Rv. 246373, Riolfi; ecc.).- Risulta poi totalmente mancante qualsiasi valutazione di quegli elementi sintomatici della continuazione che, sempre a mente della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, indirizzano nella individuazione dell’unicità di un unico e preventivo disegno criminoso (contiguità spazio-temporale, omogeneità delle condotte, tipologia di reati, motivazioni, contesti oggetti vi e soggettivi, esclusione dell’occasionalità o della esplicazione di una scelta di vita delinquenziale; ecc.).- Nel caso di specie l’impugnata ordinanza, lungi da affrontare tali ineludibili temi, neppure specifica in modo completo di che reati si tratta. Si impone dunque annullamento con rinvio. In tale sede si dovrà tenere presente quanto qui stabilito, ex art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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