Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 30-05-2011, n. 21619 Conflitti

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Svolgimento del processo

1. In data 27.9.2010 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza, quale giudice dell’esecuzione, in ordine alla richiesta di revoca per abrogatio criminis del decreto penale di condanna emesso in data 25.5.1984 dal Pretore di Torino nei confronti di M.G.. Riteneva, infatti, il giudice la competenza del Tribunale di Palermo, al quale trasmetteva gli atti, atteso che detto tribunale aveva emesso in data 1.4.1993 la sentenza nei confronti del predetto divenuta irrevocabile per ultima in data 18.5.1993. 2. Con ordinanza del 1 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo, giudice monocratico, sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva contestualmente la trasmissione degli atti a questa Corte, rilevando che non è sufficiente la mera pluralità di provvedimenti pronunziati nei confronti della medesima persona da diversi giudici a radicare la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, atteso che la disposizione di cui all’art. 665 c.p.p., comma 4, si riferisce esclusivamente al caso in cui l’esecuzione riguardi più provvedimenti emessi da giudici diversi; nel caso di specie, invece, la pronunzia richiesta si riferisce esclusivamente alla sentenza emessa dal Pretore di Torino, nè può essere condizionata o può incidere su altri provvedimenti pronunziati nei confronti del M. (richiama Sez. 1, n. 4825, 4/07/2000, Molinari).
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Secondo l’indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte – che il Collegio condivide – la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4; quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. S, n. 29041, 12/07/2002, Surace, rv.

222081; Sez. 1, n. 291, 12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868; Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco, rv. 211428; Sez. 1, n. 1224, 27/02/1998, Naretto, rv. 210195; Sez. 1, n. 2650, 01/06/1994, Casamirra, rv. 198934).

La decisione citata dal giudice che ha rilevato il conflitto – secondo la quale, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l’esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull’esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all’art. 665 c.p.p., comma 1, secondo cui competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (Sez. 1, n. 4825, 04/07/2000, Molinari, rv. 216915) – è rimasta del tutto isolata.

Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.

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