Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che era stata disposta la rinotifica del ricorso alle controparti;

– che tale rinotifica non risulta effettuata nei confronti di:

A.N.; + ALTRI OMESSI .
Motivi della decisione

che, pertanto, va dichiara l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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