T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 30-05-2011, n. 450 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 27 marzo 2006 e depositato il successivo 21 aprile, la signora C.R., premesso di essere proprietaria di un lotto di terreno con soprastante fabbricato sito nel Comune di San Felice Circeo con accesso da via Marco Emilio Lepido e via Cristoforo Colombo, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Comune resistente ha respinto le osservazioni proposte dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di esproprio per la realizzazione del Parco Pubblico Villa M. E. Lepido e ha approvato la perizia di stima.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 2 e 11, del DPR 327/01; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere.

In violazione delle norme richiamate, l’avviso dell’avvio del procedimento reca l’indicazione delle particelle (la n. 148 e la n. 259 del foglio 8) senza la specificazione dell’estensione dell’area da espropriare; inoltre il provvedimento impugnato si fonda su due presupposti errati:

– che l’area da espropriare sia solo quella ricadente nella sottozona F3 di PRG (mentre in realtà è previsto anche l’esproprio di un’area B5 di PRG);

– che il proprietario privato sia impossibilitato ad attuare alcuna modificazione edilizia dell’area senza interferire con i reperti; in realtà, l’area B5 ha un indice pari a 0,10, mc/mq e può essere edificata previo nulla osta degli organi competenti Forestali, della Soprintendenza alle antichità e ai Monumenti, nonché dell’Ente Parco Nazionale del Circeo".

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 12 del DPR 327/01, in combinato disposto con l’art. 3 L. 241/90; eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Consiglio Comunale, nel contro dedurre alle osservazioni proposte dalla ricorrente non si è attenuto a quanto previsto dalle norma richiamata e si è limitato a rinviare alle motivazioni esplicitate nella relazione del Resp. Settore Urbanistico prot. 12777 del 30.5.2005, senza valutare direttamente e con cognizione di causa dette osservazioni.

In particolare, la relazione in questione non tiene conto del fatto che il procedimento è stato avviato sulla base di un esproprio che, a detta del Comune, avrebbe dovuto interessare soltanto la zona F3 e non anche, come in effetti è stato anche la zona B5 (edificabile); sul punto si limita a rimandare al progetto della Soprintendenza nel quale, sarebbe evidenziata anche la zona B5.

III) Violazione e falsa applicazione della normativa prevista dal DPR 327/01 in materia di determinazione della indennità di esproprio. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Per quanto riguarda la perizia (in data 21.4.2005 a firma dell’arch. Cicconi), i valori stimati sono totalmente avulsi dalla realtà del mercato immobiliare di San Felice Circeo.

3) Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

4) In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione sul terzo motivo di ricorso, posto che le contestazioni in materia di liquidazione dell’indennità di esproprio non incidono sulla legittimità del provvedimento di espropriazione e le relative controversie esulano dalla giurisdizione amministrativa essendo riservate alla cognizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 55).

5) Nel merito le restanti censure sono infondate.

6) Nelle controdeduzioni alle osservazioni proposte dalla ricorrente (atto prot. 12777 del 30.5.2005 a firma del Responsabile del Settore Urbanistico), viene spiegato che "nelle premesse della deliberazione di C.C. n. 48 del 17.6.04 è specificato che il Comune intende realizzare un parco pubblico archeologico nell’area individuata dalla proposta di progetto della Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio e l’area da espropriare è quella individuata in tale progetto e non solo quella ricadente nella sottozona F3 di PRG.

D’altra parte dall’esame del progetto stesso si evince che le aree di proprietà della sig.ra R. distinte al NCT al fg. 8 mapp. 259 e 148, sebbene ricadenti in parte in zona F3 e in parte in zona B interessano in modo imprescindibile i reperti archeologici e gli interventi di restauro da effettuarsi sugli stessi.

L’atto deliberativo considera tutta l’area interessata dall’intervento così come individuata dal progetto e pertanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata correttamente effettuata con riguardo agli interi lotti su specificati.

I lotti di terreno di proprietà della sig.ra R. sono indispensabili per la realizzazione dell’intervento di recupero e restauro del sito archeologico.

7) Alla luce di quanto rappresentato dall’Amministrazione nelle succitate controdeduzioni, le doglianze proposte dalla ricorrente appaiono destituite di fondamento.

8) Quanto al primo motivo, il Comune ha chiarito che sono sottoposti a espropri gli interi lotti contraddistinti con i mapp. 259 e 148, pertanto l’estensione dell’area da espropriare con i relativi confini è senz’altro ben specificata.

9) L’espropriazione è correttamente riferita anche alle aree tipizzate B in quanto incluse nel progetto di realizzazione del Parco che, peraltro non è stato impugnato dalla ricorrente.

Infondata è quindi anche la censura di difetto di motivazione, posto che le controdeduzioni alle quali l’atto impugnato rinvia sono affatto idonee a rendere conto delle ragioni del rigetto delle osservazioni.

10) In conclusione, quindi il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto.

11) Nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 372/06, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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