T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 30-05-2011, n. 4823 Bando del concorso Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale;
Svolgimento del processo

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con inquadramento nel ruolo speciale della Protezione Civile, istituito con D.Lgs. n. 303 del 1999, nella Categoria A, in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea.

Con il gravato D.P.C.M. è stata bandita una procedura straordinaria di reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale, ammettendovi a partecipare il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea, attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 nell’ambito dei servizi individuati con D.P.C.M. 31 luglio 2008, conferito non oltre la data di entrata in vigore del D.L. n. 195 del 2009.

Pur non essendo in possesso del prescritto requisito di partecipazione alla procedura, i ricorrenti hanno presentato domanda di ammissione alla selezione e, ritenendo l’illegittimità del bando, hanno proposto ricorso deducendo, avverso i gravati provvedimenti, i seguenti motivi di censura:

I – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2010, e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nella versione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009). Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e del canone di buon andamento della pubblica amministrazione. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

Richiamano gli odierni ricorrenti il quadro normativo di riferimento, come delineato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 190 del 2009 e dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nella versione antecedente la novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, affermando come il riferimento, contenuto nel citato art. 14, al personale titolare di contratto a tempo determinato abbia rilievo meramente esemplificativo, non potendo pertanto essere escluso dalla procedura selettiva il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 citato, non derogato dall’art. 14.

Il D.P.C.M. e la circolare applicativa sarebbero, quindi, stati adottati in violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 190 del 2009, disattendendone le relative prescrizioni, laddove consentono la partecipazione alla selezione unicamente al personale titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, n. 5 bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, operando un abnorme restringimento all’accesso alla qualifica dirigenziale a favore dei dipendenti del Dipartimento non dirigenti titolari di incarichi dirigenziali attribuiti i sensi dell’art. 19, il cui numero coincide con quello dei posti banditi.

Anche la previsione di cui all’art. 3, comma 2, del gravato D.P.C.M., che prevede la partecipazione al concorso d titolari di incarichi dirigenziali conferiti non oltre la data di entrata in vigore del D.L. n. 190 del 2009, senza quindi contenere alcun criterio di permanenza nell’incarico, contrasterebbe con le finalità dell’art. 14 di tale testo normativo, volte a valorizzare le esperienze acquisite presso il Dipartimento della protezione civile, che sole potrebbero consentire la deroga al principio del pubblico concorso quale metodo ordinario di selezione del personale.

II – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2010. Eccesso di potere. Difetto di motivazione.

Denunciano gli odierni ricorrenti l’illegittimità del gravato decreto laddove restringe la partecipazione alla selezione ai soli soggetti attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, escludendo peraltro i titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ampliando al contempo tale partecipazione a favore dei soggetti privi della qualifica dirigenziale di cui all’art. 23 del D.Lgs, n. 165 del 2001 presso altre amministrazioni.

III – Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – artt. 3, 51, 97 della Costituzione.

Denunciano i ricorrenti il contrasto del gravato D.P.C.M. e dell’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009 con il principio costituzionale del pubblico concorso per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, sull’assunto che l’attività genericamente svolta presso il Dipartimento della protezione civile non potrebbe costituire requisito professionale idoneo a legittimare una riserva di tutti i posti messi a concorso.

Il gravato D.P.C.M. conseguentemente, in assenza di una espressa previsione contenuta nell’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009, avrebbe illegittimamente circoscritto la partecipazione al concorso ai 13 dipendenti non dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Ove, invece, si ritenesse che il citato art. 14 consenta il restringimento alla partecipazione al concorso, lo stesso determinerebbe una elusione del principio del concorso pubblico, non sussistendo alcuna giustificazione a tale eccezione in ragione di specifici ed individuati interessi pubblici o situazioni di emergenza.

L’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009, laddove dovesse intendersi la ivi affermata valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Dipartimento della protezione civile quale riserva di posti a favore di coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, dovrebbe essere sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti – non essendo essi titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e quindi non ricompresi tra le ipotesi disciplinate dall’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009 – sia per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Nel merito, la resistente Amministrazione ha dedotto l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ricorso per motivi aggiunti, gli odierni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con i quali è stata disposta la loro esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva per mancanza del requisito di ammissione previsto dal bando in quanto non titolari, alla data del 30 dicembre 2009, di incarico a tempo determinato di livello dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nell’ambito dei servizi individuati con D.P.C.M. 31 luglio 2008, riproponendo le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo del giudizio.

Con memoria successivamente depositata, la resistente Amministrazione ha ribadito le eccezioni di inammissibilità in precedenza articolate, significando ulteriormente la mancata notifica dei motivi aggiunti ad almeno uno dei controinteressati, deducendo nel merito l’infondatezza delle proposte censure.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori della parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il D.P.C.M. del 13 maggio 2010 con cui è stata data attuazione all’art. 14, commi 1 e 2 del D.L. n. 195 del 2009, convertito in legge con legge n. 26 del 2010, nella parte in cui è stata indetta una procedura straordinaria di reclutamento, mediante selezione per titoli ed esame colloquio, finalizzata all’immissione nel ruolo speciale tecnico amministrativo del personale dirigenziale di cui all’art. 9 ter del D.Lgs. n. 303 del 1999, di complessive 13 unità di personale dirigenziale, ammettendo a partecipare il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 nell’ambito dei servizi individuati con D.P.C.M. 31 luglio 2008, conferito non oltre la data di entrata in vigore del D.L. n. 195 del 2009.

Impugnano, altresì, gli odierni ricorrenti, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, che reca l’esplicitazione dei requisiti di ammissione alla selezione, nonché, con ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti con cui è stata disposta la loro esclusione dalla partecipazione per mancanza del requisito di ammissione previsto dal bando in quanto non titolari, alla data del 30 dicembre 2009, di incarico a tempo determinato di livello dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nell’ambito dei servizi individuati con D.P.C.M. 31 luglio 2008.

A sostegno della proposta azione deducono i ricorrenti, sostanzialmente, due ordini di censura, denunciando da un lato l’illegittimità del gravato D.P.C.M. per violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 195 del 2009 – sull’assunto che lo stesso rechi una indicazione meramente esemplificativa delle categorie di soggetti ammessi a partecipare alle procedure straordinarie di reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile, con conseguente illegittimo restringimento, ad opera del gravato D.P.C.M., dell’accesso alla qualifica dirigenziale, che dovrebbe invece essere esteso anche ai soggetti, quali i ricorrenti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e comunque dotati di una pluriennale e specifica esperienza professionale all’interno del Dipartimento – e, dall’altro, lamentando l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 195 del 2009 laddove dovesse intendersi la ivi affermata valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Dipartimento della protezione civile quale riserva di posti a favore di coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, risolvendosi in una elusione del principio del concorso pubblico in assenza di giustificazioni legittimanti tale eccezione connesse a specifici ed individuati interessi pubblici o situazioni di emergenza, chiedendo la rimessione della questione alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Così sintetizzato l’oggetto del giudizio rimesso al Collegio, vanno preliminarmente delibate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla resistente Amministrazione, sia sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti – non essendo essi titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e quindi non ricompresi tra le ipotesi disciplinate dall’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009 – sia sotto il profilo della mancata notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ad almeno uno dei controinteressati.

Le eccezioni non meritano favorevole esame.

Quanto alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti è sufficiente rilevare che la stessa trova il proprio fondamento proprio nella esclusione degli stessi dal novero dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura selettiva indetta con il gravato D.P.C.M., di cui assumono l’illegittimità, pretestuosa rivelandosi pertanto la corrispondente eccezione che, oltre a porsi in contrasto con i consolidati principi processualistici amministrativi, si risolverebbe, peraltro, in una preclusione alla difesa in giudizio di situazioni di interesse lese da clausole di bando che determino una limitazione alla partecipazione alle procedure selettive indette, così illegittimamente sottraendole al sindacato del giudice amministrativo.

In proposito, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che sono immediatamente impugnabili – e che anzi sussiste l’onere di immediata impugnazione – le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti soggettivi di partecipazione nella parte in cui in modo univoco non consentono la partecipazione di determinati soggetti, in quanto immediatamente e direttamente lesive dell’interesse sostanziale del soggetto che aspira a partecipare alla selezione e che, come tali, devono, quindi, essere impugnate immediatamente dai soggetti interessati, senza attendere l’adozione di appositi provvedimenti di esclusione laddove le clausole contestate definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi o oggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti (ex plurimis: Consiglio di Stato – Sez. VI – 20 gennaio 2009 n. 256; Sez. V – 7 novembre 2007, n. 5776; Sez. IV – 12 marzo 2007, n. 1218).

Nel caso di specie, nel darsi atto dell’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei ricorrenti, deve ritenersi la sussistenza degli elementi che integrano i requisiti di legittimazione attiva in capo agli stessi, i quali prestano servizio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con inquadramento nel ruolo speciale della Protezione Civile, istituito con D.Lgs. n. 303 del 1999, nella Categoria A, in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea e vedono preclusa, per effetto delle previsioni del gravato D.P.C.M., la possibilità di partecipare alla selezione per il passaggio alla qualifica dirigenziale, con conseguente lesione della loro sfera giuridica che li abilita all’impugnazione del bando di selezione.

Negativamente delibata, alla luce delle superiori considerazioni, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, analoga sorte va tributata all’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata notifica degli stessi ad almeno uno dei controinteressati.

In sede di impugnativa proposta avverso un provvedimento di esclusione da un concorso non si configura la presenza di controinteressati laddove l’esclusione sia antecedente lo svolgimento delle prove concorsuali.

L’onere di notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità dello stesso, è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui, al momento della proposizione del ricorso, sono noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura per essere intervenuto il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso, risultando in tali casi agevole individuare la posizione di controinteressato sia sotto il profilo formale, scaturente dall’esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, sia sotto il profilo sostanziale, in relazione all’interesse alla conservazione della posizione di vantaggio acquisita.

La delibata infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso consente al Collegio di procedere alla disamina del merito delle questioni con lo stesso sollevate.

Al riguardo, va innanzitutto disattesa la censura con cui parte ricorrente lamenta l’intervenuta violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 195 del 2009 ad opera della previsione di cui all’art. 3 del gravato D.P.C.M. laddove indica i soggetti legittimati a partecipare alla selezione straordinaria.

Tale ultima disposizione costituisce, invero, fedele riproduzione delle previsioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Tale articolo, con cui vengono dettate disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, prevede, al comma 1, che "Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006".

Il successivo comma 2 dispone che "Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 17 del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l’ulteriore scadenza dei contratti in essere."

Il gravato D.P.C.M., adottato ai sensi del richiamato comma 2 del citato art. 14, ha dato puntuale attuazione alle previsioni di cui al comma 1, che consente l’avvio di procedure straordinarie di reclutamento finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008.

Forzata e distante dal tenore letterale della norma in questione risulta, quindi, la prospettazione di parte ricorrente laddove riconduce alla finalità di valorizzazione della professionalità specifica e del servizio prestato nel settore di competenza, dichiarata dall’art. 14 in esame, l’estensione della possibilità di accesso alla selezione straordinaria a favore di tutti i soggetti che – come i ricorrenti – siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed abbiano acquisito esperienza professionale nel Dipartimento della protezione civile anche se non titolari di incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, difatti, la norma recata dall’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009 è chiara ed univoca nell’individuazione dei destinatari delle procedure straordinarie di reclutamento ammessi a parteciparvi, dal cui novero sono esclusi i soggetti che non rivestono le previste posizioni professionali, con la conseguenza che nessuna violazione di tale norma è ravvisabile per effetto delle previsioni recate dal gravato D.P.C.M., che costituisce puntuale e corretta applicazione del ricordato art. 14.

Ne discende l’immunità del gravato D.P.C.M. dalla esaminata censura, che in quanto atto meramente applicativo della norma di legge, trova nella stessa il proprio legittimo fondamento, dovendo ulteriormente rilevarsi la legittimità, sotto l’esaminato profilo, anche della gravata circolare nonché dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla selezione, gravati con motivi aggiunti.

La disamina rimessa al Collegio deve, quindi, indirizzarsi alla verifica della tenuta delle previsioni dettate dall’art. 14 del D.L. n. 195 del 2009 sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, contestata dai ricorrenti che ne denunciano – laddove dovesse intendersi la ivi affermata valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Dipartimento della protezione civile quale riserva di posti a favore di coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali – la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto si tradurrebbe in una sostanziale elusione del principio del concorso pubblico in assenza di giustificazioni legittimanti tale eccezione in ragione di specifici e di individuati interessi pubblici o situazioni di emergenza.

Le argomentazioni spese da parte ricorrente a sostegno della sollecitata remissione alla Corte Costituzionale della prospettata questione di illegittimità costituzionale della norma dettata dall’art. 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 195 del 2009 – inammissibile dovendo dichiararsi tale richiesta come riferita al D.P.C.M. impugnato, non avendo esso rango di fonte normativa primaria – non appaiono meritevoli di condivisione.

Va innanzitutto rilevato che la citata norma prevede una mera facoltà per il Dipartimento della protezione civile di avviare procedure straordinarie di reclutamento, facoltà cui si è fatto ricorso per la copertura di 13 posti a fronte della rilevata disponibilità di 30 posti nella dotazione organica del ruolo dei dirigenti di seconda fascia del predetto Dipartimento.

Ciò consente di precisare che non viene in rilievo una procedura integralmente riservata a favore di una determinata categoria di personale – che avrebbe presentato profili di illegittimità costituzionale – e ciò sulla base di una lettura costituzionalmente compatibile della norma, come correttamente attuata con il gravato D.P.C.M., che ha bandito la selezione per la copertura di poco più di un terzo dei posti disponibili.

L’avere, inoltre, la norma in esame previsto che alla selezione straordinaria possa partecipare il personale titolare presso il Dipartimento di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell’ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, nonché il personale già destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2005, n. 90, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, non appare in alcun modo irragionevole, essendo tale previsione coerente con la dichiarata finalità di valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento, costituendo esse un patrimonio di professionalità che il legislatore può, nella sua discrezionalità, ritenere costituire idoneo elemento distintivo legittimante la parziale riserva di posti nell’ambito di una procedura di reclutamento avente comunque carattere selettivo – dovendo in proposito sottolinearsi come l’utilizzo del termine "procedurà rinvii necessariamente ad una selezione di carattere concorsuale e dovendo ulteriormente rilevarsi come il gravato D.P.C.M. preveda la redazione di una graduatoria idoneativa sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in esito ad esame colloquio.

Nel risultare, quindi, rispettato il principio concorsuale – innestandosi la prevista riserva parziale di posti su di una procedura selettiva volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze, senza alcun automatismo nel reclutamento – deve altresì ritenersi la rispondenza all’interesse pubblico specifico della possibilità per il Dipartimento della protezione civile di potersi avvalere di personale, inquadrandolo a tempo indeterminato, che abbia acquisito specifica professionalità svolgendo compiti nel proprio ambito e presso determinati servizi puntualmente individuati.

Aggiungasi che il gravato D.P.C.M. riserva la partecipazione al solo personale titolare di incarico dirigenziale, che quindi ha svolto compiti assimilabili a quelli per cui la selezione è stata indetta, non potendo ravvisarsi alcuna equivalenza – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – tra lo svolgimento di incarichi di tipo dirigenziale e quelli propri delle qualifiche appartenenti alla Categoria A, come i ricorrenti.

L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure straordinarie si affianca alla possibilità di indire ordinarie selezioni per il reclutamento di personale dirigenziale, cui ammettere anche diverse categorie di soggetti, con la conseguenza che non risulta configurabile, con manifesta evidenza, un’ipotesi di violazione del principio concorsuale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo pertanto disattendersi la richiesta di parte ricorrente di rimessione della sollecitata questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va rigettato stante la riscontrata infondatezza delle questioni con lo stesso proposte.

Le spese di giudizio, in ragione della peculiare natura della vicenda contenziosa, possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 5773/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *