Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 30-05-2011, n. 21604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ONE Tindari che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Il 21 settembre 2010 il Magistrato di sorveglianza di Siena rigettava l’istanza di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, avanzata da K.A. alias M.S., in relazione all’esecuzione della pena inflitta con la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Prato del 17 marzo 2009. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, K.A., il quale lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e successive modifiche e vizio della motivazione in ordine alle ragioni poste a base del rigetto della domanda.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 1, 12 luglio 1996, ric. Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, ric. Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, ric. Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, ric. Ruggiero).

La rinuncia all’impugnazione, negozio formale che non ammette equipollenti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da K.A. con atto da lui sottoscritto, depositato il 13 aprile 2011 presso la cancelleria di questa Corte.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di cinquecento Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *