T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-05-2011, n. 4859 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente ha impugnato: – il decreto di revoca della licenza di porto fucile per tiro a volo rilasciatagli in data 21.12.2010, decreto notificato in data 25.02.2011 a firma del Questore di Roma; – il decreto di rigetto della istanza di riesame presentata nei confronti del succitato decreto di revoca della licenza di porto di fucile, notificato il 06.04.2011, a firma del Questore di Roma;

– avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, oltre alla violazione degli artt. 3 e 27 Cost., lamentando, in particolare, che: il reato di furto è stato successivamente dichiarato estinto; la sentenza di patteggiamento non è equiparabile ad una sentenza di condanna; comunque, non sono stati valutati i fatti oggetto della sentenza penale.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– nel caso di specie, i provvedimenti impugnati esplicano, sia direttamente che per relationem agli atti istruttori svolti ed acquisiti, con sufficiente chiarezza gli elementi posti a fondamento delle valutazioni discrezionali eseguite dall’Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condotte poste in essere dall’interessato oggetto di procedimento penale; alla autonoma valutazione sui fatti sottostanti; alle informazioni acquisite in ordine al comportamento ed alla condotta dell’interessato;

– sia il rigetto dell’istanza di riesame che il provvedimento di revoca esplicitano con adeguato approfondimento gli episodi contestati all’odierno ricorrente e le relative valutazioni concernenti l’assenza dei necessari presupposti per la concessione della licenza di porto di fucile; pertanto, dall’analisi degli elementi così indicati emerge con evidenza come l’esercizio dell’ampia discrezionalità si sia fondato nel caso in esame su una serie di concreti elementi, peraltro non smentiti da parte ricorrente, la cui rilevanza appare adeguata in specie alla luce dei limiti di sindacabilità derivanti dalla natura del presente giudizio di legittimità;

– a nulla rileva, in specie a fronte della specifica valutazione svolta dall’amministrazione sui fatti, la circostanza che il precedente penale riguardi una sentenza di patteggiamento, in quanto va ribadito che una sentenza di irrogazione di pena integra una circostanza che, a prescindere dalla natura patteggiata della pena e dalla intervenuta estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p., non annulla sul piano sostanziale la connotazione di negligenza ed irresponsabilità del comportamento tenuto dal ricorrente, giustificando ampiamente il giudizio finale di inaffidabilità ex art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. II, 07 dicembre 2006, n. 1727).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattete – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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