Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce 157/2009

composto dai Signori:

Aldo RAVALLI Presidente, relatore

Ettore MANCA Primo Referendario

Carlo DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 97/1994 proposto da:

DIMITRI BRIZIO DONATO

rappresentato e difeso da:

STICCHI DAMIANI ERNESTO

con domicilio eletto in LECCE

VIA 95 RGT FANTERIA, 9

presso

STICCHI DAMIANI ERNESTO
contro

COMUNE DI MELENDUGNO, non costituitosi;

REGIONE PUGLIA – BARI

rappresentata e difesa da:

CARULLI LOREDANA

con domicilio eletto in LECCE

VIALE DE PIETRO N. 11

presso SERGI ANTONIO

ASSESSORATO REGIONALE ALL’URBANISTICA – BARI, non costituitosi;

per l’annullamento

– della nota n. 2377/04 del 15 settembre 1992 a firma dell’Assessore all’urbanistica della Regione Puglia;

– del diniego di sanatoria edilizia n. 0343 del 28 ottobre 1993 a firma del Sindaco di Melendugno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la memoria presentata dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 5 Novembre 2008 il relatore Pres. Aldo Ravalli ed udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Tondi in sostituzione dell’Avv. Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO

Con provvedimento n. 0343 del 28 ottobre 1993 il Sindaco di Melendugno ha respinto la domanda di concessione in sanatoria presentata da Dimitri Brizio Donato relativa ad un fabbricato costituito da due abitazioni unifamiliari, realizzato senza concessione edilizia in San Foca, località Sapone.

In tale provvedimento si fa riferimento, qualificandolo “parere contrario”, alla nota dell’Assessore regionale all’urbanistica n. 7235 del 15/9/1992, nella quale si esprime l’avviso che la domanda di sanatoria fosse “improponibile” in quanto l’abuso era stato realizzato entro la fascia costiera sulla quale la L.r. n. 56 del 1980 vieta qualsiasi opera ed edificazione nei limiti dei 300 metri.

Il diniego e la nota riferita sono stati impugnati con ricorso depositato il 12 gennaio 1994.

Al di là delle espressioni impropriamente adoperate, va escluso che la nota regionale del 1992 abbia la natura di espressione di parere reso dalla Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto prevede l’art. 32 L. 28 febbraio 1985 n. 47. Tale nota, infatti, dà avviso al Comune che, poiché la costruzione abusiva è stata realizzata nei 300 metri dal confine del demanio marittimo, era insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 33 L. n. 47 del 1985 e conclude richiamando i poteri di competenza dell’Ente territoriale.

In effetti, nella descritta situazione, la Regione non poteva né doveva esprimere alcun parere ai fini della sanabilità dell’abuso, salvo –ripetesi- il mero richiamo a norme che direttamente vincolavano il Comune al rigetto del richiesto condono edilizio.

Tale essendo la sostanza giuridica della nota della Regione, appaiono fuori misura le censure (prima e seconda) che ad essa si riferiscono come se fosse un vero e proprio parere reso ex art. 32 L. cit., e cioè come se fosse un atto necessario del procedimento di sanatoria.

Resta, peraltro, da precisare un aspetto contenuto nelle predette censure e, cioè, che non fossero applicabili le norme impeditive della sanatoria (art. 32 per i vincoli relativi ed art. 33 L. cit. per i vincoli assoluti) in quanto l’opera sarebbe stata realizzata anteriormente alla imposizione dei vincoli stessi.

Innanzi tutto, la tesi non ha sostegno in fatto in quanto, in contrasto con il principio dell’onere della prova, è sfornita di un qualsiasi indizio nel senso affermato. Ma la tesi stessa non supera neppure rilievi in diritto, atteso che nulla dice in relazione al vincolo imposto con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, all’art. 82 quinto comma lett. a) (vincolo paesaggistico ex L. n. 1497 del 1939 sulla fascia di 300 metri dalla linea di battigia).

Infondati i successivi motivi (“2” e “3” ma recte 3 e 4).

Infatti, per giurisprudenza consolidata (richiamata fra le tante nella sentenza di questo T.A.R. n. 3867 del 7/7/2006), il divieto di edificazione di qualsiasi opera entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato dal mare, posto dall’art. 51 lett. f) L.r. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, il che è di ostacolo alla sanatoria dell’abuso ai sensi dell’art. 33 L. n. 47 del 1985. Né l’essere l’area compromessa da altre opere, come afferma il ricorrente, potrebbe costituire di per sé evento per il rilascio della sanatoria edilizia dell’abuso, potendo venir meno la operatività della tutela assoluta dell’area de qua solo con la eventuale approvazione del piano di recupero ex art. 29 L. n. 47 del 1985 (cfr. T.A.R. Lecce, I, 4/4/2007 n. 1529).

Ugualmente l’essere l’area interessata da edificazione “spontanea” diffusa non rende inapplicabile l’art. 51 lett. f) L.r. cit., ma, al contrario, come più volte affermato dalla giurisprudenza, più forte la necessità di puntuale applicazione, con le sanzioni demolitorie conseguenti.

Resta l’ultima censura, in cui si prospetta la incostituzionalità dell’art. 51 lett. f) L.r. n. 56 del 1980 per contrasto con gli artt, 42, 117 e 3 Cost..

La prospettata incostituzionalità è manifestamente infondata.

Come già osservato da questo T.A.R. (sent. n. 3401 del 28/9/2007), il parametro di costituzionalità va valutato in relazione al contenuto della norma e non in relazione ai ritardi nel completamento delle sue previsioni. L’art. 51 cit. ha evidente carattere temporaneo quanto alla prescrizione del vincolo di inedificabilità, essendone previsto un termine seppure incerto: “sino all’entrata in vigore dei piani territoriali”. Questi, poi, oltre che a poter essere oggetto di ricorso contro l’inerzia (v’é quindi possibilità di difesa in giudizio), ben possono porre sull’area ancora una previsione di inedificabilità, ove si dovesse ritenere prevalente la tutela da dare all’ambiente costiero, con previsione che comunque non comporterebbe indennizzo, perché di natura conformativa e non ablativa della proprietà.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Quanto alle spese di giudizio, nulla va disposto per le Amministrazioni non costituitesi in giudizio e compensate nei confronti della Regione Puglia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 97/94, lo respinge.

Spese come in motivazione, in parte nulla ed in parte compensate.

Così deciso in Lecce, il 5 novembre 2008, in camera di consiglio.

Aldo RAVALLI – Presidente, estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 30 gennaio 2009

N.R.G. 97/1994

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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