Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 30-05-2011, n. 21597 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’1/2/2010 il GIP del Tribunale di Avezzano, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate in atti ed emesse nei confronti di M.G., determinando in anni dieci di reclusione ed Euro 2000,00 di multa la pena complessiva.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso l’indicato Tribunale con atto dell’8/2/2010 nel quale, premessa la indiscutibilità della esigenza di applicare alla specie il regime della continuazione, ha però lamentato la manifesta apoditticità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, che il decidente aveva determinato in anni dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa ed a fronte di una sommatoria di condanne per complessivi anni 20 mesi otto di reclusione ed Euro 4.239 di multa.

Con atto depositato il 23/3/2011 il difensore del M. ha contestato l’assunto del ricorrente P.M., che aveva fatto riferimento anche a parametri del tutto estranei alla valutazione richiesta, sottolineando l’adeguatezza ed esaustività della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso del P.M. appare meritevole di condivisione.

Il G.E. di Teramo, infatti, come lamentato in ricorso – che, contrariamente alla opinione del difensore del M., si duole non certo della sola incongruità della pena determinata ma della illogicità ed apoditticità della motivazione spiegata a sostegno di tale determinazione – è pervenuto alla determinazione della pena complessiva attraverso la sola operazione matematica dell’aumento dalla pena base irrogata con la sentenza 9/2/2009, irrevocabile il 21/5/2009, sino alla pena di anni dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa. Il giudicante ha quindi ritenuto assolto il suo obbligo motivazionale in punto di individuazione e giustificazione degli aumenti con la sola tautologica espressione contenuta in dispositivo (tenendo conto degli elementi tutti di cui all’art. 133 c.p.), senza neanche dare conto del quantum di pena irrogato per ciascuno dei reati unificati in continuazione, così non consentendo, anche in ragione del numero di condanne unificate e della omessa indicazione di alcuna altra indicazione idonea a sostenere comunque la statuizione, il controllo sulla correttezza dell’iter argomentativo e, di riflesso, sulla valutazione di congruità della pena complessiva.

La rilevata carenza motivazionale impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza, in relazione alla censura proposta e condivisa, ed il rinvio allo stesso Giudice per nuovo esame che sia rispettoso degli indicati canoni di completa e logica motivazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al GIP del Tribunale di Avezzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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