Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 30-05-2011, n. 21596 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28/9/2010, depositata il 30/9/2010, il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto C.R. il quale lamentava il negato accesso a cure cortisoniche nonostante egli fosse affetto da psoriasi. Il Magistrato di Sorveglianza, acquisite relazione sanitaria e relazione della specialista dermatologa, ha rilevato: che il detenuto aveva in data 28/4/2010 rifiutato la terapia sostitutiva proposta dalla specialistica dermatologa al fine di evitare che il prolungato ricorso a tarmaci cortisonici producesse effetti collaterali anche gravi; che di tali effetti collaterali si dava analitico conto nella relazione della specialista dove si precisava altresì che, pur avendo la stessa prescritto in passato la cura cortisonica, era comunque necessario accompagnare tale tipo di tarmaci con altre sostanze e gradatamente addivenire alla loro sostituzione; che ciò si imponeva al fine di evitare effetti collaterali anche gravi nonchè di incorrere nell’effetto di "tachifilassi" e nel fenomeno "rebound" (perdita di efficacia della cura per progressiva diminuzione della sensibilità del paziente alla cura; ricomparsa in forma più severa della precedente manifestazione clinica). Alla luce di ciò il Magistrato ha ritenuto, pur preso atto del dissenso del C. in proposito, che quest’ultimo fosse adeguatamente assistito, ben potendo il lamentato peggioramento derivare dalla totale sospensione di ogni cura per volontà del detenuto, ed essendo pertanto le obiezioni del C. prive di fondamento.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il C. con atto proprio del 13/10/2010 deducendo la violazione degli artt. 35 e 69 Ord. Pen. Il ricorrente ha in particolare lamentato la mancata acquisizione del diario clinico, erroneamente ritenuta non necessaria dal Magistrato di Sorveglianza, e dell’altra documentazione di rilievo (memorie e "domandine" inviate agli organi preposti); ha rilevato la illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove si era acriticamente condiviso l’opinione dei sanitari, dei quali si erano sottolineati nel reclamo gli intendimenti punitivi nei confronti del reclamante, e laddove si era auspicato da parte dell’area sanitaria "un ulteriore impegno per favorire un diverso approccio con il paziente"; ha infine lamentato la violazione dell’art. 14 ter Ord. Pen. per la illegittima reiezione, una volta adottata la procedura de plano, delle istanze del detenuto di poter presenziare alle udienze dinanzi al Magistrato di Sorveglianza.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

Affatto inammissibili sono le doglianze che il C. muove alla pretesa intenzione punitiva nei suoi confronti della direzione sanitaria ed alla neghittosità del Magistrato di Sorveglianza nel non aver acquisito il diario clinico del deducente: l’impugnata ordinanza si diffonde, con particolare attenzione e con non consueta diffusione di dettagli clinici, sulla condizione in atto e sulle ragioni per le quali la terapia cortisonica non potesse essere stabilmente praticata o sine die protratta, con la conseguenza di vedere dal decidente appieno condivise le ragioni delle scelte terapeutiche dello specialista. Avverso tale ampia quanto attenta motivazione le doglianze del C. sono mere, irricevibili, proposte di diversamente valutare i fatti.

Quanto alla censura di violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter, per non essere stato il richiedente convocato per l’audizione personale alle fissate udienze, essa è priva di fondamento: se infatti gli atti dell’Amministrazione Penitenziaria incidenti sui diritti del detenuto sono reclamabili al Magistrato di Sorveglianza che decide sulla base del disposto dell’art. 14 ter O.P. con ordinanza ricorribile in sede di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 46269 del 2007), per la decisione dei reclami è predicabile (cfr.

Cass. sent. n. 5111 del 2000) l’applicazione delle regole procedurali di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi quella afferente l’avviso al detenuto per la sua comparizione personale, soltanto ove il reclamo abbia ad oggetto il decreto con il quale il Magistrato abbia escluso dal computo della detenzione i periodi trascorsi nei permessi premio, tale essendo lo specifico ambito della pronunzia additiva n. 53 del 1993 della Corte Costituzionale invocata (in modo non pertinente) nel ricorso in disamina.

Dal rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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