T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-05-2011, n. 4847 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 5965/2007) il sig. A.P. ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti ministeriali nell’epigrafe indicati.

2. Espone di essere stato arruolato ai fini dello svolgimento del servizio militare di leva presso la Marina Militare e di aver partecipato all’arruolamento dell’anno 2002 dei volontari in ferma breve delle Forze Armate, con possibilità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato al termine della ferma stessa, in virtù di apposita procedura selettiva a n. 280 posti indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 8.5.2001, n. 36, VI Serie speciale.

3. Riferisce di aver partecipato al concorso per l’immissione in ruolo quale allievo Carabiniere riservato ai volontari in ferma breve, nonché al concorso a n. 280 posti di agente della Polizia di Stato.

4. Riferisce, inoltre, di aver iniziato il corso di volontario in ferma breve in data 10.12.2002 con relativa ultimazione prevista in data 9.12.2005, e di non aver potuto conseguire la ferma medesima, essendo risultato idoneo alla selezione per l’arruolamento di allievi carabinieri ed avendo partecipato al relativo corso a decorrere dal 19.10.2005.

Riferisce, infine, di essere risultato, in data 23.11.2005, idoneo per l’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

5. Con provvedimento ministeriale in data 14 maggio 2007 è stata respinta l’istanza del ricorrente di immissione in ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato con conseguente esclusione dall’arruolamento, in quanto risultato vincitore del concorso per l’ammissione a carabiniere riservato ai volontari in ferma breve ed incorporato in qualità di allievo carabiniere prima del termine della ferma triennale contratta.

6. Avverso tale provvedimento il sig. P. ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione di legge ed eccesso di potere, per contraddittorietà, lamentando la mancata notificazione personale del provvedimento oggetto di impugnativa, nonché la omessa valutazione, ai fini del conseguimento della ferma breve triennale, del periodo trascorso in qualità di allievo carabiniere. Deduce, altresì, che in relazione ad altri due concorrenti nella sua stessa condizione l’Amministrazione avrebbe assentito all’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale che ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, nonché, nel merito, l’infondatezza delle censure dedotte.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di doversi pronunciare pregiudizialmente sull’opposta eccezione di tardività.

Secondo la prospettazione resa dall’Amministrazione il ricorso deve ritenersi tardivo, essendo stato al ricorrente notificato in data 12 maggio 2006, da parte della Scuola Allievi Carabinieri di Roma, il messaggio del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare del 20.4.2006, avente ad oggetto l’immissione nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei volontari in ferma breve, reclutati con bando del 30.4.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. dell’8.5.2001 n. 36, depositato in atti, avente ad oggetto "Immissione nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in ferma breve…." da cui risulta che, in virtù di quanto disposto dall’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 332/1997, secondo cui il transito nelle Forze di Polizia avviene dopo il termine della ferma triennale contratta, "il trattenimento, disposto con messaggio di cui a riferimento nei confronti del V.F.B. P. A….vincitore del concorso per l’ammissione di allievi Carabinieri riservato ai volontari in ferma breve delle Forze Armate, est annullato…..".

Secondo la prospettazione attorea, la rilevata eccezione pregiudiziale non può che ritenersi priva di pregio, non essendo stato il predetto provvedimento di annullamento personalmente e direttamente notificato al ricorrente, e non essendo stati indicati in calce allo stesso sia l’autorità giudiziaria da adire sia i relativi termini entro i quali proporre ricorso.

L’eccezione è suscettibile di positiva definizione.

Osserva, a tale proposito il Collegio, che in relazione alla procedura di arruolamento nella Polizia di Stato (posti n. 280) riservata ai volontari in ferma breve triennale contratta, il provvedimento di esclusione dall’arruolamento odiernamente gravato risulta fondato sul presupposto del mancato completamento da parte del ricorrente del periodo triennale di ferma breve, in quanto vincitore del concorso per l’immissione in ruolo quale allievo carabiniere riservato ai volontari in ferma breve.

Occorre rilevare che con il messaggio in data 20.4.2006 l’Amministrazione ministeriale ha disposto l’annullamento del transito del ricorrente nelle Forze di Polizia in virtù del richiamato art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 332/1997, che consente il transito predetto solo successivamente al completamento della ferma triennale contratta.

Tale messaggio, sebbene sia stato trasmesso tra Amministrazioni e non rechi espressamente quale destinatario il sig. P., risulta, per tabulas, essere stato a lui notificato in data 12 maggio 2006, avendo avuto così diretta e personale conoscenza dell’intervenuto annullamento del suo transito nei ruoli della Polizia di Stato, in applicazione della disposizione di cui al succitato art. 10, comma 4,

Ad avviso del Collegio, tale provvedimento, in ragione del suo contenuto e valenza dispositiva, ed in quanto conosciuto dal ricorrente nella sua piena portata effettuale, altro non può che ritenersi immediatamente ed autonomamente pregiudizievole della sua posizione giuridica soggettiva, in quanto preclusivo del transito nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, avendone, peraltro, espressamente disposto l’annullamento..

Tale Orbene, tale messaggio ad indubbia valenza provvedimentale risulta non essere stato tempestivamente impugnato entro il termine di cui all’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (ora art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010) per stessa ammissione del ricorrente, il quale ha mostrato di dolersi solo in relazione al provvedimento ministeriale, in epigrafe indicato, adottato in esito ad una sua istanza del 12.4.2007, che riproduce il messaggio ministeriale dispositivo dell’annullamento del preteso transito nei ruoli della Polizia di Stato, in precedenza comunicato.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati fra le parti in causa, in ragione della
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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