T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 30-05-2011, n. 4815 Demolizione di costruzioni abusive Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso ritualmente notificato la sig.ra V.C. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Formia prot. n. 657 del 1998, che ha disposto la sospensione dei lavori e la demolizione del portico realizzato abusivamente in località Campole di Castellonorato, fraz. di Formia (LT) nonché della nota dell’Ufficio tecnico comunale, Sez. Vigilanza, prot. n. 259 del 30.1.1997 richiamata nell’ordinanza n. 657 e di ogni altro atto connesso;

– a detto gravame sono stati allegati motivi di violazione ed errata applicazione dell’art.7 della Legge n. 47 del 1985; l’illogicità manifesta e il difetto di motivazione l’eccesso di potere sotto svariati profili; la violazione del Regolamento edilizio e la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia, con i quali sono stati denunciati i vizi e le illegittimità dell’ordinanza impugnata;

– si è costituito in giudizio il Comune di Formia per resistere al ricorso, controdeducendo alle censure di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso;

– con ordinanza n. 578/1999, pronunciata nella Camera di consiglio del 18 febbraio 1999 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

– in prossimità dell’odierna Camera di consiglio, la ricorrente, con nota pervenuta in data 14 aprile 2011, ha comunicato che il Comune di Formia, in data 24.2.2011 ha rilasciato la concessione in sanatoria prot. n. 6232 del 10.12.2010 – di cui ha allegato copia – determinandosi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

– alla Camera di consiglio del 19 maggio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

TANTO PREMESSO

Ritiene il Collegio che in questa sede di trattazione della controversia in esame, la stessa può essere definitivamente decisa sussistendone i presupposti anche di rito e prendendo atto di quanto comunicato, documentato e confermato anche dal difensore in udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione della concessione in sanatoria prot. n. 6232 del 10.12.2010 da parte del Comune di Formia a favore della ricorrente, relativamente al manufatto realizzato abusivamente; pertanto, atteso l’effetto satisfattivo derivante dal rilascio del suddetto provvedimento di sanatoria riguardo la sussistenza dell’interesse al ricorso, il Collegio dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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