T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4875 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso, notificato il 26 gennaio 2011 e depositato il successivo 4 febbraio, la società M.P. S.r.l. ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’utile partecipazione alla gara pubblica per l’affidamento di un incarico di progettazione, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la parte controinteressata.

In data 11 maggio 2011, i difensori della società ricorrente hanno depositato in giudizio un atto di rinuncia all’azione di annullamento proposta in maniera non pienamente conforme al dettato dell’art. 84, comma 3, del c.p.a..

Siccome tale atto, in relazione ai fatti prospettati ed al comportamento delle parti, assume il valore di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione in capo alla ricorrente, ai sensi del quarto comma del citato art. 84, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio in esame per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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