Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20043 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to di ragione.
Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg, iva ed irap per l’anno 2001, con il quale l’Agenzia le aveva contestato: a) di aver ceduto melanzane grigliate alla Nova Surgelati s.p.a. di Milano, applicando l’aliquota iva del 4% anzichè del 10%; b) di non aver contabilizzato ricavi scaturenti dalla vendita di prodotti derivati da acquisti senza fattura fatti presso l’Associazione Ortofrutticola Molisana (ed attestati dalle differenze riscontrate tra le quantità indicate nelle fatture e quelle riportate sui documenti di trasporto).

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso sotto entrambi i profili, con decisione che, in esito agli appelli dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che riaffermò la piena legittimità degli accertamenti.

I giudici di appello riscontrarono nel trattamento delle melanzane in rassegna manipolazione ostativa dell’applicazione dell’aliquota più favorevole; quanto alla contestata omessa contabilizzazione di ricavi, rilevarono poi, che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la giustificazione addotta dalla società contribuente a spiegazione della riscontrata discrepanza tra i quantitativi di prodotto riportati in fattura e quelli indicati, nei documenti di trasporto (calo naturale dei beni in conseguenza del trasporto) non risultava comprovata.

Avverso la decisione di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre.
Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso, la società contribuente censura il primo capo della decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione, ascrivendo al giudice a quo di aver erroneamente qualificato il prodotto e, conseguentemente, identificato l’aliquota iva applicabile.

La doglianza è fondata.

Le melanzane in oggetto sono caratterizzate da preventiva cottura (mediante grigliatura) e da successivo procedimento di congelamento.

In funzione di tale trattamento, qualificato da cottura e successivo congelamento, esse risultano elettivamente inquadratati – piuttosto che nella previsione di cui ai punti 69 e 70 della parte 3^ della Tabella A allegata alla normativa iva, che riguardano rispettivamente "ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri" e "ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico" e li assoggettano all’aliquota del 10% – in quella di cui al punto 6 della parte 2^ della Tabella medesima, che riguarda, specificamente, "gli ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati"; e ciò senza che sulla classificazione possa incidere, non assumendo in proposito rilievo di elemento scriminante, l’eventuale (e, peraltro, in fatto negata) immersione in olio del prodotto (cfr. Cass. 7535/11).

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente censura il secondo capo della decisione impugnata, deducendo l’inammissibilità dell’appello in parte qua, avendo l’appellante denunciato violazione di legge senza compiuta indicazione della normativa di riferimento.

La doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè offre una ricostruzione dell’appello dell’Agenzia non conforme a quella risultante dalla sentenza impugnata e basata su riproduzione di estrapolazione meramente parziale del contestato appello.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono, l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente all’impugnativa della ripresa relativa al recupero della maggior aliquota iva sull’acquisto delle melanzane.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

la Corte: accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo;

cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente, limitatamente all’impugnativa della ripresa relativa al recupero della maggior aliquota iva sull’acquisto delle melanzane.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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