T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4869 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 19 ottobre 1994 e depositato il successivo 16 novembre, i signori B.V. e C.I., quali proprietari dell’immobile sito in Roma, Via degli Orti della Farnesina n. 9, hanno impugnato, anche con separato atto contenente motivi aggiunti, notificato il 5 novembre 1994 e depositato il successivo 16 novembre, il provvedimento n. 938, del 16.6.1994, con cui il Responsabile Superiore della Circoscrizione 20 del Comune di Roma ha ingiunto la demolizione e rimozione delle opere abusive realizzate nell’immobile di loro proprietà, consistenti nel mutamento della destinazione urbanistica (da autorimessa a tipografia).

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Con il separato atto di motivi aggiunti, le parti istanti hanno fatto rilevare il mancato esame della domanda di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985 acquisita agli atti del Comune di Roma in data 9.12.1992.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio dell’8 febbraio 1995 con ordinanza n. 206/1995 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.

Con apposita ordinanza istruttoria n. 363/11 del 17 gennaio 2011 questa Sezione ha chiesto chiarimenti in merito all’eventuale coincidenza delle opere sottoposte all’ordine di demolizione, non solo con quelle oggetto di due distinte domande di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, ma anche e soprattutto con quelle che sono state interessate dalla domanda di condono n. 5501 del 10 gennaio 1995 e dal conseguente provvedimento di rigetto del condono edilizio n. 531 del 20.10.2004.

Dalla documentazione versata in atti si evince che i ricorrenti – per la sanatoria formale degli abusi edilizi commessi e poi oggetto dell’ordinanza impugnata – hanno presentato il 9 dicembre 1992 ed il 5 maggio 1994 due distinte domande di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985 rispetto alle quali, al momento dell’adozione dell’ordine di demolizione, il Comune di Roma non aveva assunto ancora determinazione.

Dai chiarimenti forniti rispetto alla citata ordinanza istruttoria, risulta anche che gli stessi abusi sanzionati sono stati oggetto della separata e successiva domanda di condono edilizio n. 5501 del 10.1.1995.

Ciò induce a ritenere comunque improcedibile il ricorso in esame.

Per indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 14 gennaio 2010, n. 239; Id., sez. II, 4 dicembre 2009, n. 12552), dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, la presentazione di una istanza di condono determina la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti relativamente alla decisione del gravame in precedenza proposto avverso un provvedimento sanzionatorio dell’abuso edilizio, e ciò giacché all’esito del procedimento di condono l’amministrazione dovrà rideterminarsi in ordine alle eventuali misure sanzionatorie applicabili ed il ricorrente potrà, eventualmente, proporre un nuovo gravame giurisdizionale a tutela delle proprie ragioni.

L’odierno gravame, proposto avverso un provvedimento di demolizione delle opere abusive, deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Per la natura della controversia ed in virtù della condotta processuale delle parti, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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