T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4866 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 19 marzo 2004 e depositato il successivo 2 aprile, l’interessata, quale coltivatrice diretta e produttrice di olio di oliva, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso alla corresponsione dei benefici economici previsti dalla normativa comunitaria a favore della produzione dell’olio di oliva.

Al riguardo, la medesima ha prospettato come unico motivo di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio con un mero atto formale l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2004, con ordinanza n. 2248/2004, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 20 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.

Con l’unico motivo di gravame la parte istante assume che l’Amministrazione resistente avrebbe emesso il provvedimento di sospensione in assenza dei necessari presupposti previsti dalla legge: in particolare si sostiene che nessuna erogazione di contributi oggetto di domande anomale è stata effettuata a favore della ricorrente.

Secondo il dettato del richiamato art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, "i procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati".

Dalla nota del Comando dei carabinieri Politiche Agricole – 2^ Sezione – di Roma del 3.9.2003 si desume che vi sarebbero stati degli accertamenti riferiti alle domande di compensazione al reddito ed ai contributi comunitari percepiti negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Con successiva nota del 21 ottobre 2003 lo stesso Comando dei Carabinieri ha rilevato l’esistenza di un illecito percepimento di contributi comunitari mediante violazione degli artt. 416 e 640/bis del c.p. (associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Tali presupposti, affatto smentiti dalla ricorrente, sono stati posti a base dell’atto di sospensione che assume – nel caso di specie – il valore di atto dovuto e vincolante con funzione del tutto cautelativa.

Infatti, il citato art. 33 non si pone in contrasto con gli artt. 2, 24 e 27 cost., essendo rilevante non già l’astratta dicotomia tra provvedimento adottato e non definitività degli accertamenti sottostanti, bensì la razionalità intrinseca della suddetta misura cautelare, specie ove si consideri che la possibilità data al beneficiario dell’aiuto di prestare idonea garanzia al fine di sbloccarne la sospensione viene a bilanciare razionalmente, e quindi in senso costituzionalmente ineccepibile, l’esigenza di ordine pubblicistico, di far cessare con immediatezza la sospetta indebita percezione dell’aiuto, con l’esigenza del privato di non trovarsi "ex abrupto" privo delle risorse necessarie alla propria attività produttiva (Cfr. TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, 6 giugno 2008 n. 780, tesi poi confermata dalla sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010 n. 7377).

Sulla concreta percezione dei contributi comunitari non è detto espressamente che tale evenienza non si sia verificata negli anni richiamati dal Comando dei Carabinieri. Anzi, dall’enunciazione in fatto della parte istante, si desume, invece, che l’interessata per l’anno 1998 ha percepito Euro 13.663,70 per contributi sui seminativi e per l’olio di oliva.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

Sussistono giusti motivi, dipesi dalla particolarità della procedura adottata, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *