composto dai Signori:
Aldo RAVALLI Presidente, relatore
Luigi VIOLA Consigliere
Ettore MANCA Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2341/1994 proposto da:
BIANCO PIETRO
rappresentato e difeso da:
MASSA FEDERICO
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 60
presso
MASSA FEDERICO
contro
COMUNE DI CISTERNINO, non costituitosi;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Cisternino n. 19 del 6 maggio 1994 di riduzione in pristino della destinazione d’uso di manufatto edilizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 19 Novembre 2008 il relatore Pres. Aldo Ravalli ed udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Adriano Tolomeo in sostituzione dell’Avv. Federico Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
I – Il sig. Bianco Pietro è stato autorizzato nel 1981 (licenza n. 97 del 7 aprile 1981) all’esercizio di una pensione (“Pensione Villa Cenci”) in località Semeraro, nei fabbricati della Masseria Semeraro, all’epoca in contratto di fitto. Tale licenza è stata successivamente rinnovata, e nel rinnovo del 3/11/1986 viene precisato che vale per l’esercizio di n. 10 camere per n. 33 posti letto.
In effetti, il 27/4/1981 il sig. Bianco aveva altresì presentato domanda per realizzare nella Masseria Semeraro “opere di ristrutturazione per rinnovare, sostituire, dotare dei necessari servizi…” consistenti in: a) piano terra: quattro case coloniche complete di servizi, due piccole case coloniche con servizi, vano uffici, mensa con relativa cucina e dispensa e piccola sala riunioni (“per necessità anche sindacali, dei lavoratori avventizi”, due vani per ricovero trattore e attrezzi e per deposito derrate; b) primo piano: una abitazione per il direttore dell’azienda.
In relazione a tale richiesta, il Comune di Cisternino ha rilasciato l’autorizzazione 29 maggio 1982 n. 4008/81 “per l’esecuzione di intervento di manutenzione ordinaria”.
Il 28 agosto 1992 il predetto ha presentato istanza di concessione in deroga ex art. 30 L. reg. n. 56 del 1980 per “ampliamento di insediamento alberghiero con recupero ricostruttivo, ristrutturazioni funzionali, opere complementari e di servizio della Villa Cenci” nel complesso della predetta Masseria.
Il Consiglio Comunale di Cisternino con deliberazione n. 58 del 27 ottobre 1992 esprimeva parere favorevole, ma la Regione, con atto dell’Assessorato all’Urbanistica n. 2462 del 18 febbraio 1994 esprimeva avviso contrario alla deroga, in quanto non poteva essere concessa “per mutamenti di destinazione di zona”, con contestuale invito al Comune di “procedere ad una puntuale verifica degli atti amministrativi autorizzativi, attesa la utilizzazione del complesso non conforme a quanto autorizzato, adottando di conseguenza, ove si ravvisino aspetti di illegittimità e/o irregolarità, provvedimenti di autotutela”.
In effetti, come appare dai documenti versati in giudizio, la Pensione Villa Cenci (ormai, “Hotel Villa Cenci”) disponeva nella stagione 1994 di n. 22 stanze per un totale di n. 72 letti.
Il Comune, quindi, richiamata la predetta nota della Regione, ritenuta la incompatibilità dell’uso dell’immobile con la destinazione a “zona agricola” dell’area in cui essa ricade, accertato che la Masseria Cenci non ha mai ottenuto la concessione edilizia tesa alla modifica della sua destinazione d’uso da fabbricato adibito all’agricoltura ad attività ricettiva, con ordinanza n. 19 del 6 maggio 1994, ingiunge al sig. Bianco Pietro “la riduzione in pristino stato della destinazione d’uso del manufatto edilizio di cui trattasi, in maniera da eliminare ogni forma di incompatibilità tra questa e la destinazione agricola conferita dal vigente piano di fabbricazione alle aree su cui tale complesso ricade”.
Contro tale ordinanza è stato proposto l’attuale ricorso notificato l’11 luglio 1994 ed alla camera di consiglio del 27 luglio 1994 è stata accolta la domanda cautelare (ordinanza n. 822).
II – Occorre definire il contenuto dell’ordinanza impugnata.
Essa, evidentemente, non costituisce revoca né della licenza di esercizio della Pensione Cenci del 1981, rinnovata come detto, né dell’autorizzazione n. 4008 del 1982 di interventi di manutenzione, e neppure afferma come abusivi per modificazione d’uso non consentita i locali (n. 10 stanze per n. 33 posti letto) precisati nella licenza di esercizio insieme con mq. 60 di superficie utile per la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti.
A tale conclusione si deve pervenire per il semplice fatto che i relativi provvedimenti non vengono citati né formalmente, né nella sostanza.
Si potrebbe, allora, immaginare che l’ingiunzione si riferisca all’uso di locali asseritivamente destinati alla conduzione agricola dell’azienda agricola (in effetti esistente estesa per 46 ettari), ma di fatto utilizzati quali strutture recettive.
Se così fosse, l’ordinanza impugnata avrebbe un oggetto indeterminato, con riferimento alle strutture della masseria che avrebbero subito una supposta illegittima modificazione d’uso, sconosciuta alla stessa Amministrazione comunale che non le individua, anche al fine di distinguere quelle consentite da quelle non.
Tale conclusione trova conferma nello stesso provvedimento impugnato che dà atto che la Commissione edilizia, chiamata ad esprimere il parere obbligatorio previsto dall’art. 41 L.r. n. 56 del 1980, nella tornata del 5/5/1994 (cioè, di tre giorni precedenti la data dell’ingiunzione), “ha ritenuto di non dover esprimere in tale sede, per meglio approfondire la problematica de qua, il parere di competenza”. Il che, tradotto in termini più espliciti, non può non significare che il Comune sia addivenuto ad un provvedimento sanzionatorio senza previo congruo accertamento della situazione in fatto.
Il che porta a ritenere fondato il profilo di censura (al n. 4 pag. 8 del ricorso), ad aspetto formale ma a contenuto sostanziale, che sulla base del mancato parere favorevole della C.E.C., ritiene viziato l’atto sia in quanto immotivatamente non è stato assegnato un termine alla Commissione per esprimere, cognita re, il proprio parere, sia in quanto immotivatamente il Comune ha ritenuto di poter fare a meno del detto parere senza indicare le ragioni per il superamento di quella che per la C.E.C. era una situazione di difetto di istruttoria e di accertamento.
Il ricorso va, in conclusione, accolto.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2341/94, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Sindaco di Cisternino n. 19 del 6 maggio 1994.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 19 novembre 2008.
Aldo RAVALLI – Presidente, estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 30 gennaio 2009
N.R.G. 2341/1994
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it