T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-05-2011, n. 4879 Infortunio sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione:

Il decreto impugnato appare stringato e per certi versi incomprensibile, in quanto assolutamente privo di motivazione nella parte in cui esclude l’ascrivibilità dell’infermità riportata dal Ricorrente, a categoria di pensione di cui alla tabella A e B del dpr 834/81.

Il provvedimento impugnato non considera affatto la diagnosi immediata del pronto soccorso e dell’ Ospedale Policlinico Umberto I, a seguito del ricovero, ma di tale non curanza non è dato sapere il perchè per difetto assoluto di motivazione.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti:

La decisione impugnata, nonché i verbali presupposti della C.M.O. e del C.P.P.O., fondano le proprie conclusioni esclusivamente sulla valutazione di una sola infermità subita da N.G. nel sinistro del 12/03/91, ossia la frattura delle ossa proprie del naso, ignorando completamente le altre gravi ferite dallo stesso riportate nell’ occorso.

Tale diagnosi non tiene affatto in considerazione il referto del pronto soccorso dello stesso Policlinico Umberto I che nell’immediatezza dei fatti individuava nel Ricorrente" ferita lacero contusa della fronte, del naso e del gomito dx, contusioni escoriate degli arti superiori ed inferiori frattura ossa nasali e sospetta frattura arco zigomatico dx "allegn. 2;

La stessa cartella clinica di ricovero n. 11272/91 dell’Ospedale sopra indicato definiva le condizioni cliniche del Ricorrente "gravi" ed il sensorio descritto come "obnubilato"

Da un esame della documentazione medicoospedaliera e da un" accurata indagine delle condizioni fisiche del sig. N.G., era possibile diagnosticare un trauma cranico- encefalico commotivo, con alterazione dello stato di coscienza.

Dal giorno del sinistro il Ricorrente non ha più riacquistato una condizione di equilibrio, accusando continue cefalee, vertigini, disturbo dell’attenzione e della concentrazione, amnesie tali da rendere neessaria una continua assistenza.

N.G. in data 26/10/98 veniva sottoposto a visita medicolegale dal dr. P.S., il quale individuava nel Ricorrente "esiti di frattura delle ossa proprie del naso consolidate con ingrossamento della piramide nasale e credibile difficoltà respiratoria;

sindrome neurasteniforme, cefalalgicovertiginosa da trauma cranioencefalico commotivo di apprezzabile gravità" e concludeva per l’ ascrivibilità dell’infermità riscontrata alla sesta categoria tab. A del DPR 834/91 -alleg n. 4.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Ed invero osserva il Collegio che entrambe le doglianze (primo e secondo motivo) poggiano sull’erroneo presupposto che la mancata ascrivibilità alle tabella A e B del dpr 834/81 sia dipesa dalla mancata considerazione del referto del pronto soccorso dello stesso Policlinico Umberto I che nell’immediatezza dei fatti individuava nel Ricorrente" ferita lacero contusa della fronte, del naso e del gomito dx, contusioni escoriate degli arti superiori ed inferiori frattura ossa nasali e sospetta frattura arco zigomatico dx ".

Tale assunto non assume alcuna rilevanza agli effetti della ascrivibilità la quale è strettamente correlata alla infermità "Esiti da frattura ossa proprie del naso con distacco parcellare" e soltanto in tale ambito poteva muoversi la discrezionalità tecnica dell’organo sanitario chiamato a pronunciarsi limitatamente alle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Né in questa sede vengono sollevate doglianze sull’eventuale diniego di riconoscimento di infermità aggiuntive che in questa sede non hanno ingresso.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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