Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-04-2011) 31-05-2011, n. 21777 Giudizio abbreviato

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oberto, il quale ha concluso per l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 6/6/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava N.P. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e esclusa l’aggravante di cui all’art. 80, citato decreto, riconosciute le attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con la recidiva specifica e reiterata contestata, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

La Corte di Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’1/4/10, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il difensore del N., con i seguenti motivi: -inosservanza di norme processuali, art. 441 c.p.p., comma 5 e art. 443 c.p.p., rilevato che la conferma della condanna si fonda principalmente sull’utilizzo della relazione tecnica della Sezione Investigazioni dei Carabinieri di Verona, del 6/7/09, depositata presso la Procura della Repubblica di Verona il successivo 8/7/09, quindi dopo la instaurazione del processo, con applicazione del rito abbreviato; -hanno errato i giudici di merito a fondare il giudizio di colpevolezza del prevenuto solo sul dato ponderale dello stupefacente e sulla conseguente presunzione che la sostanza fosse detenuta dallo stesso non per uso esclusivamente personale, in difetto di valutazione delle modalità di presentazione, del mancato rinvenimento di strumenti o sostanze idonei al confezionamento o al taglio della droga, nonchè della capacità economica del N. all’acquisto di considerevoli quantitativi di "scorta"; -erronea valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, svolta in sentenza, si rivela del tutto logica e corretta.

Con il primo motivo di impugnazione la difesa del prevenuto eccepisce violazione dell’art. 441 c.p.p., comma 5, e art. 443, c.p.p., per avere la Corte distrettuale dato ingresso alla relazione redatta dalla Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Verona, contenente i risultati dell’accertamento chimico-tossicologico condotto sulla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, dopo che il processo di primo grado di era instaurato con applicazione del rito abbreviato.

Ad avviso di questa Corte la doglianza non può trovare ingresso per due ordini di motivi:

-in primis perchè dei risultati dell’esame chimico-tossicologico, condotto sulla sostanza stupefacente dai Carabinieri di Verona, si è dato conto nel corso della relazione introduttiva del giudizio di appello ed in ordine alla utilizzabilità di essi le parti non hanno avanzato contestazione alcuna;

-secondariamente, perchè il N. stesso, in sede di perquisizione dell’appartamento da lui detenuto, confermava agli operanti che lo stupefacente ivi rinvenuto era hashish.

La corte territoriale rileva che, posta la pacifica detenzione della sostanza da parte del N., la prova della destinazione a terzi dell’hashish emerge inequivocamente, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla consistenza del quantitativo, trattandosi di una circostanza che, anche da sola considerata, è sufficiente ad escludere la ipotesi della destinazione all’esclusivo uso personale.

Inoltre, con coerenza logica e compiuta plausibilità, il decidente puntualizza che la sostanza in oggetto si deteriora rapidamente e l’imputato doveva ben saperlo per la sua pluriennale esperienza di consumatore, così che si palesa del tutto inverosimile che lo stesso si fosse potuto procurare una simile ingente scorta (1747 dosi medie singole), pagandone il relativo prezzo, per esclusivo uso personale, ben sapendo che entro breve tempo la sostanza sarebbe divenuta inservibile o avrebbe perso le sue originarie caratteristiche qualitative che la rendevano particolarmente apprezzabile per gli assuntori e ne accrescevano, di certo, il valore commerciale.

Peraltro, il continuo andirivieni di persone presso l’alloggio del N., rilevato dagli operanti in orario notturno, giustamente fa ritenere che l’imputato sia persona di riferimento per i tossicodipendenti che vogliano approvvigionarsi di droga.

Osservasi che con il ricorso si palesa il tentativo di una rivisitazione delle emergenze istruttorie, sulle quali è precluso al giudice di legittimità di procedere a nuovo esame estimativo.

Peraltro, questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 31/1/2000, n. 1004), elementi questi ravvisabili nel discorso giustificativo svolto nella sentenza che ci occupa.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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