Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 31-05-2011, n. 21791 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa in data 29 aprile 2010 convalidava il provvedimento del Questore della stessa città con il quale era stato disposto nei riguardi di C. G. l’obbligo di comparizione, per la durata di cinque anni, presso l’Ufficio di Polizia del luogo di residenza in orari e giorni in concomitanza con ogni partita disputata in ambito nazionale ed internazionale della squadra di calcio della Juventus. Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato C.G. a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge ( L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis) per essere stato il provvedimento emesso in assenza di un congruo termine per l’esercizio del diritto di difesa rispetto alla data di presentazione della richiesta di convalida da parte del P.M. (avvenuta il 28 aprile 2010 alle ore 8,30).

Assume che a causa della inadeguatezza del detto termine sarebbe stato violato il diritto di difesa anche in relazione alla notevole distanza intercorrente tra il Comune di residenza ( (OMISSIS)) e la città di (OMISSIS), luogo di emissione del provvedimento oggi impugnato. Deduce, poi, vizio di motivazione in relazione alla esistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della misura, con specifico riferimento alla necessità ed urgenza del provvedimento; all’obbligo di firma ed alla durata.

Assume che nessuno di tali parametri è stato adeguatamente valutato dal GIP che si è limitato ad un acritico richiamo del provvedimento del Questore senza tenere conto della assoluta occasionalità della condotta, delle esigenze lavorative del ricorrente, della irrilevanza dei precedenti in quanto di polizia e sub sudice.

Le censure non sono fondate, osservandosi in proposito quanto segue.

Come più volte affermato da questa Corte, in tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura.

Quanto all’entità del margine temporale a disposizione dell’interessato per approntare le proprie difese e, se del caso, presentare memorie è orientamento prevalente, pur in presenza di pronunzie difformi, quello secondo il quale la relativa verifica deve essere effettuata da parte del GIP non già con riferimento al momento in cui il P.M. richiede la convalida, ma al momento della notifica all’interessato del provvedimento adottato dal Questore (in termini Cass. Sez. 3A 11.12.2007 n. 2472, Vallini, Rv. 238538; Cass. Sez. 3A 26.9.2007 n. 39409, Gioppato, Rv. 238022 e giurisprudenza ivi richiamata).

In buona sostanza, è necessario che il soggetto sia messo nelle condizioni di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine ragionevole (che, pur non essendo stato determinato dal Legislatore, non può che essere coincidente con lo stesso termine di 48 ore – decorrente dalla notifica all’interessato del provvedimento amministrativo – a disposizione del P.M. per la presentazione della richiesta di convalida).

Sotto tale profilo ed alla stregua delle considerazioni sin qui espresse è evidente che nel caso in esame la dedotta violazione non sussiste in quanto la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta in data 26 aprile 2010 alle ore 18,00.

Poichè il provvedimento di convalida del GIP è stato adottato il 29 aprile successivo alle ore 10,00 quindi, ben oltre il termine delle 48 ore rispetto al momento della notifica ma certamente entro il termine – di natura dilatoria – concesso al GIP rispetto alla data di deposito della richiesta di convalida da parte del P.M. (intervenuta il 28 aprile 2010, ore 8,30), nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato.

A non dissimili conclusioni, sul paino della infondatezza delle tesi difensive deve pervenirsi con riguardo alle altre questioni prospettate nel ricorso.

Valga il vero.

Occorre anzitutto premettere che i presupposti della convalida del provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 vanno individuati nelle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto l’Organo di Polizia ad adottare il provvedimento;

nella pericolosità concreta ed attuale del soggetto;

nell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, e nella congruità della durata della misura.

Il che impone al giudice un controllo non di tipo meramente formale ma sostanziale, esteso, cioè, all’esame dei vari presupposti indicati dalla norma (in termini, Cass. Sez. 1A 20.1.2004 n. 3876, Rv. 226967).

Ciò precisato, con specifico riguardo al concetto di pericolosità non occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità intrinseca ma solo l’esistenza di situazioni tali da giustificare, in aggiunta alla misura amministrativa vera e propria del divieto di accesso agli stadi, anche quella misura "atipica" di prevenzione dell’obbligo di presentazione ad Ufficio di Polizia in determinati orari e giorni (Cass. Sez. 1A 19.2.2004 n. 9684, Gallo, Rv. 227234;

Cass. Sez. 3A 15.4.2008 n. 24338, Capuano, Rv. 240532): esula quindi dal concetto di pericolosità disciplinato dalla norma in parola, il giudizio sulla personalità complessiva dell’obbligato (in termini Cass. Sez. 1A 15.6.2004 n. 29114, Rv. 228949) che pure nel ricorso in esame viene richiamato e patimenti considerato nel provvedimento impugnato, seppure in via implicita.

Quanto all’aspetto della necessità, trattasi di un requisito la cui analisi presuppone anzitutto una valutazione della pericolosità – nei termini testè precisati – del sottoposto, in quanto propedeutica all’adozione della misura: tale valutazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere desunta da vari indici quali anche la gravità del fatto, apparendo ovvio che l’obbligo di presentazione mira a garantire proprio l’osservanza del divieto (in termini Cass. Sez. 3A 19.11.2009 n. 3912, Bisegna e giurisprudenza ivi richiamata).

Con riguardo, poi, al requisito dell’urgenza, prescindendo dal rilievo che non occorre specifica motivazione laddove il provvedimento sia stato adottato prima dell’intervento del magistrato, in ogni caso il provvedimento può dirsi motivato anche sulla base di un richiamo per relationem contenuto nell’ordinanza di convalida al provvedimento del Questore (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 1A 12.2.2003 n. 12719 Rv. 224025; Cass. Sez. 6A 12.3.2004 n. 121990, Rv. 228223,; Cass. SS.UU. 3.2.2006 n. 4443, cit.).

Anche la valutazione in merito alla congruità della misura ed alla relativa durata (requisito, anche questo, indispensabile ai fini di una corretta valutazione in termini sostanziali della legittimità del provvedimento del Questore – così Cass. Sez. 3A 15.4.2010 n. 20789, Beani, Rv. 247186 e giurisprudenza ivi citata) deve essere compiuta in termini adeguati da parte del Giudice, ricorrendo eventualmente al richiamo per relationem del provvedimento amministrativo (in termini Cass. Sez. 1A 20.1.2004 n. 3869, Buttarelli, Rv. 226965), con riferimento anche alla data di commissione dei fatti (in termini Cass. Sez. 3A 24.6.2010, n. 34222, Lento, Rv. 248274).

Così ricordati i criteri ermeneutici elaborati da questa Corte, che si ritengono di dover confermare anche in questa sede, non può certamente affermarsi – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – che nel caso in esame il GIP abbia violato gli obblighi motivazionali su di esso gravanti.

Se è vero che l’ordinanza impugnata richiama sostanzialmente il provvedimento del Questore del quale l’ordinanza rappresenta senz’altro parte integrante, è anche incontestabile che lo stesso GIP, in modo del tutto autonomo, ha ritenuto sussistere i ricordati presupposti e soprattutto il dato della pericolosità.

Dato desunto non solo dalla oggettiva gravità del fatto (artifizio pirotecnico nascosto all’interno di un calzino e comportamento assunto dal sottoposto dopo essere stato controllato ai tornelli concretizzatosi in un repentino allontanamento e nell’occultamento tra la massa dei supporters bianconeri che si trovavano all’interno dello stadio per assistere alla partita SAMPDORIA-JUVENTUS) ma dalla "gratuità" della condotta sintomatica di una inclinazione alla violenza ed al disordine con ricadute sul piano della sicurezza ed incolumità pubblica.

E’ sin troppo ovvia la intrinseca pericolosità della condotta da parte di chi trasporti nascosti sotto gli indumenti intimi oggetti pericolosi sia per l’incolumità del pubblico che per gli atleti in campo ove lanciati verso il terreno di gioco.

A tutto ciò va aggiunto il richiamo implicito – attraverso la menzione del provvedimento del Questore che ne fa esplicita menzione (per come ricordato, per la verità in termini sfumati e parziali, dallo stesso difensore) – alla negativa personalità criminale del soggetto ricavata dai suoi precedenti di polizia (precedenti non circoscritti al trasporto di materiale in sè pericoloso, come sottolineato dal ricorrente, ma manifestatisi in altre condotte violente poste in essere in tempi precedenti).

Conseguentemente il Giudice non si è limitato ad esaminare la vicenda dal lato prettamente sportivo, ma ha opportunamente richiamato anche il comportamento successivo del sottoposto concretizzatosi in quell’occultamento tra la folla finalizzato ad impedire od ostacolare la propria identificazione.

Il che impedisce di definire, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, la motivazione fornita su tale punto approssimativa o inadeguata.

Le considerazioni che precedono valgono anche a elidere qualsivoglia incertezza in ordine alla insufficienza della motivazione sia per ciò che attiene alla necessità ed all’urgenza, sia per ciò che attiene alla congruità del provvedimento del Questore trasfuso nella convalida ad opera del GIP. E’ evidente infatti, anche in relazione all’attualità della pericolosità laddove sia intercorso un lasso di tempo consistente tra la manifestazione incriminata e l’adozione della misura, che il provvedimento adottato fosse indispensabile, mentre – per ciò che afferisce al requisito dell’urgenza – nessuna prova ha fornito il ricorrente – sul quale gravava il relativo onere – circa una anticipata esecuzione del provvedimento rispetto al momento di intervento in sede giurisdizionale (circostanza che di per sè esenta da una motivazione specifica, nella specie comunque fornita sia pure sinteticamente).

In ultimo per ciò che riguarda la durata, la estrema gravità della condotta sintomatica della violenza e il contegno successivo in uno alla personalità criminale sono elementi che, riportati sia espressamente sia per implicito dal GIP, appaiono sufficienti sotto il profilo motivazionale specifico.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *