Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19995

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Paola il giorno 11 dicembre 2001 accoglieva la domanda proposta da G.F. nei confronti del Lloyd Adriatico s.p.a. e I.N., volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un tamponamento tra l’autovettura condotta dal G. e altra di proprietà dell’ I. e condotta da S.D., verificatosi il (OMISSIS).

Il Tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento di L. 27.049.060, con interessi legali e spese di lite.

Su gravame del G. la Corte di appello di Catanzaro il 29 maggio 2008 confermava la sentenza di prime cure.

Avverso siffatta decisione propone ricorso il G., affidandosi ad un unico articolato motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il presente ricorso sia da dichiarare inammissibile.

Per il vero, dalla lettura dello stesso, così come formulato, non si è in grado di comprendere quali siano e sotto quali profili si concretino le formulate censure. Mancano ogni rifermento alle norme asseritamente violate dal giudice del merito e i quesiti di diritto o il necessario momento di sintesi.

Infatti, nel ricorso ci si limita a riportare brani della CTU di primo grado per dimostrare la sussistenza di disturbi psichici in capo al ricorrente; si critica il fatto che i giudici del merito abbiano confermato la CTU circa la valutazione dei postumi; si assume che il giudice dell’appello non abbia risposto agli interrogativi a lui rivolti in base agli accertamenti specialistici da lui effettuati; ci si duole che il giudice dell’appello abbia risolto ogni questione, riportando il contenuto della sentenza di primo grado, che, a sua volta, riporterebbe il contenuto della CTU, la quale non avrebbe specificata la entità delle varie lesioni e la percentuale del danno biologico anche in relazione alle patologie evidenziate ed, infine, che il danno morale sarebbe stato liquidato con un criterio a forfait.

Tutto ciò posto, in virtù della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la indecifrabilità della esattezza di quale sia la volontà del ricorrente e a cosa miri il ricorso, atteso che non solo non sono indicate le violazioni di legge, ma che si allegano generiche questioni fattuali su cui erroneamente il giudice dell’appello avrebbe fermato la sua valutazione, e che non si rinvengono quesiti di diritto idonei e conferenti sono tutti elementi che inducono il Collegio a dichiarare il ricorso inammissibile.

Nulla, però, va disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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