Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3288 Stranieri

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ne della sentenza impugnata, formulata dall’appellante;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria l’odierno appellato signor R. E. S. M. K. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (in sostanziale diniego di emersione dal lavoro irregolare di domestico dichiarato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009 n. 78 conv. in l. 3 agosto 2009 n. 102), emesso dal Questore di Genova sul presupposto dell’esistenza a carico del medesimo di pregiudizi penali ostativi, consistenti nella condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, co. 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Avverso la sentenza di accoglimento pronunciata dal T.A.R. ha proposto appello l’Amministrazione dell’Interno, lamentando, in quattro motivi di impugnazione, violazione dei citt. artt. 1 ter del d.l. n. 78/2009 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 con riferimento agli artt. 381 e 380 c.p.p., motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, irrilevanza della "direttiva rimpatri" 2008/115/CE.

L’appellato si è costituito in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.

2. – L’appello è infondato e dev’essere respinto alla stregua dei seguenti, risolutivi, principi di diritto e precedenti giurisprudenziali conformi:

– la questione giuridica della riconducibilità o meno ai reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, co. 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve ormai ritenersi del tutto priva di rilevanza, dal momento che l’applicazione della norma da ultimo indicata è oggi preclusa dagli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta decorso il termine del 24 dicembre 2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro… che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU);

– per effetto, dunque, dell’entrata in vigore della direttiva, il reato previsto dal menzionato art. 14, co. 5 ter, non può più considerarsi tale, versandosi in un’ipotesi di abolitio criminis che, a norma dell’art. 2, co. 2, c.p., ha effetto retroattivo e fa cessare l’esecuzione della condanna con i relativi effetti penali (Cons. St., ad. plen., n. 8/2011);

– il provvedimento amministrativo oggetto del presente giudizio, adottato sul presupposto di una condanna per un fatto che ormai non è più previsto come reato, in quanto tuttora sub iudice non può ritenersi insensibile al detto mutamento della normativa di riferimento; pertanto, poiché la condanna penale a suo tempo riportata dall’odierno appellato per il reato di cui al cit. art. 14, co. 5 ter, non può più essere considerata ostativa all’accoglimento della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare e, dunque, all’ottenimento del conseguente permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il medesimo provvedimento deve ritenersi illegittimo per insussistenza dei presupposti sui quali l’Amministrazione ha fondato il rigetto dell’istanza, la quale quindi dev’essere dalla stessa nuovamente esaminata conformandosi alle statuizioni della presente decisione (Cons. St., sez. III, n. 2845/2011).

3. – In definitiva l’appello va respinto, con conseguente conferma, con diversa motivazione, dell’impugnata sentenza.

La novità della questione consente di compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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