Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3287 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Questore di Latina, con decreto n. 6/F8 del 22 febbraio 2006, ha respinto l’istanza presentata dal signor Carlo De Silvestri volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il diniego è stato motivato dalla circostanza che a carico dello stesso è risultata una condanna, giusta sentenza del Tribunale di Latina del 20 febbraio 1984, per porto illegale di armi a mesi sei di reclusione e lire 400.000 (quattrocentomila) di multa, ostativa al rilascio e quindi al rinnovo dell’autorizzazione richiesta, ritenendo pertanto non più sussistenti la buona condotta e l’affidamento a non abusare delle armi ai sensi dell’articolo 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), e non rilevando la riabilitazione intervenuta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma n. 3297 del 21 giugno 2006.

1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, con sentenza semplificata n. 1733 del 20 ottobre del 2006 depositata il 20 novembre 2006, ha accolto il ricorso proposto dal signor De Silvestri, con il conseguente annullamento del citato decreto, ritenendo fondato il lamentato difetto di motivazione circa la rilevanza o meno della riabilitazione ai fini della asserita inaffidabilità dell’interessato, e compensando le spese.

2.. Il Ministero dell’Interno ha quindi appellato, con istanza incidentale di sospensione, la sentenza del T.A.R., con atto notificato il 18 gennaio 2007 depositato il 7 febbraio 2007, deducendo che la sentenza di condanna per porto illegale di armi comporta necessariamente la preclusione al rilascio e/o rinnovo del porto d’arma, non rilevando la intervenuta riabilitazione, che estingue pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non il reato né la condanna né fa venir meno in ogni caso l’affermazione della responsabilità penale del fatto addebitato.

3.. La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 1192 del 6 marzo 2007, ha accolto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal predetto Ministero ravvisando "profili di censura idonei (per l’ineluttabile e perdurante sussistenza del fatto storico specifico, significativo ai fini in esame, malgrado l’intervenuta riabilitazione) a togliere fondamento alla gravata sentenza breve, il che ne impone l’accoglimento in questa sede".

4. La parte appellata non si è costituita né ha fatto pervenire memorie di sorta, e all’udienza pubblica del 13 maggio 2011, presente l’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Interno, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello ministeriale è fondato e va accolto.

6.1. Gli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., richiamati nel provvedimento del questore n. 6/F8 del 22 febbraio 2006, connettono il diniego di rinnovo di porto d’armi al venir meno delle condizioni iniziali di rilascio a seguito di circostanze sopravvenute che ne avrebbero imposto il diniego; specificatamente la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non sia in possesso della buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Orbene, come sostiene la difesa erariale, la condanna per porto d’armi abusivo costituisce di per sé un fatto storico immutabile e incontrovertibile, che resta nell’ordinamento quale elemento significativo e valutabile proprio ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione in esame, a prescindere quindi dalla intervenuta riabilitazione, che, come dedotto, non ha effetti estintivi del reato né della condanna, facendo quindi permanere l’affermazione della accertata responsabilità penale.

6.2. D’altra parte, il provvedimento in questione, contrariamente a quanto asserito dal T.A.R., risulta, sia pure sinteticamente, motivato proprio alla luce delle richiamate disposizioni normative.

In effetti, il carattere ostativo della condanna è sì riferito quale presupposto oggettivo del diniego ma al contempo si dà ragione del conseguente venir meno, in testa all’interessato, dei requisiti soggettivi della buona condotta e dell’affidamento a non abusare del porto d’arma, richiesti dalla specifica disciplina, sottolineando la necessità di dover adottare un provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel pubblico interesse.

Non può negarsi, pertanto, la concreta valutazione circa la sussistenza dell’inaffidabilità del ricorrente, conseguente e collegata alla condanna, che invece il T.A.R. non ritiene dimostrata.

Né rileva in questa sede l’avvenuto precedente rilascio della licenza, non potendo costituire lo stesso alcun affidamento o qualificata aspettativa o giustificazione meritevole di tutela dall’ordinamento, atteso che l’Amministrazione ha esercitato, sia pure successivamente, il proprio potere in materia con provvedimento, ad avviso del Collegio, legittimamente assunto.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello ministeriale è fondato e va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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