Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3279 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessata, ha annullato l’atto 23C/2004 del 20 aprile 2004, con il quale il Questore di Cagliari aveva disposto la sospensione dell’attività commerciale della Società M. snc.

Il Ministero appellante contesta la decisione di primo grado, mentre la parte intimata resiste al gravame.

2. L’appello merita accoglimento.

La decisione impugnata ha giudicato fondata la censura riguardante l’asserita violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, rilevando l’omissione delle prescritte garanzie partecipative al procedimento.

La tesi del TAR non è condivisibile. Infatti, il provvedimento impugnato in primo grado si basa sulla prescrizione contenuta nell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detta norma attribuisce all’amministrazione un potere cautelare e urgente, diretto a fronteggiare una particolare situazione di pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica.

3. Dunque, l’atto in questione non ha una connotazione sanzionatoria, ma presenta natura tipicamente preventiva e cautelare. Ne deriva che esso rientra nell’ambito delle espresse deroghe all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previste dall’articolo 7 della legge n. 241/1990.

Né tale esigenza precauzionale viene meno per il fatto che sia trascorso un breve lasso di tempo tra il fatto e la concreta adozione del provvedimento: infatti, il decorso di tre mesi risulta congruamente correlato al fisologico svolgimento del procedimento di accertamento dei fatti posti alla base della contestata determinazione.

4. Per il resto, risultano infondate anche le ulteriori censure, giudicate assorbite dal TAR. Infatti:

a) è indiscutibile la competenza del Questore in ordine all’adozione di determinazioni diretta alla tutela, anche preventiva, dell’ordine pubblico;

b) l’atto è adeguatamente motivato e si connette ragionevolmente ad una puntuale ricostruzione e valutazione dei fatti;

c) la determinazione adottata è proporzionata alla vicenda accertata.

5. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata a rimborsare all’amministrazione appellante le spese di lite dei due gradi, liquidandole in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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