Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, nella qualità di datore di lavoro del cittadino vietnamita D. V. H., per l’annullamento del decreto prot. n. 16930727/16 Emer. Del 4 giugno 2003, concernente il diniego della richiesta di regolarizzazione dell’interessato.

L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.

2. L’appello è fondato.

Il diniego impugnato in primo grado afferma l’esistenza di un motivo ostativo alla regolarizzazione, ai sensi dell’art. 33, comma 7, lettera b), della legge n. 189/2002, "in quanto il sunnominato straniero è stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione in Italia, dalle Autorità della Germania, con atto immesso nel sistema il 03/06/1999".

Il provvedimento si basa, del tutto acriticamente e senza alcuna motivazione specifica, sulla indicata segnalazione.

L’atto non permette di individuare né l’effettivo contenuto della segnalazione effettuata dalle autorità tedesche, né, tanto meno, il giudizio di effettiva rilevanza dei fatti indicati.

3. Solo successivamente, il destinatario del provvedimento ha potuto appurare che la segnalazione riguarda, in concreto, un’espulsione amministrativa e alcune "foto segnalazioni", conseguenti a condanna contravvenzionale per guida senza patente e "sospette" violazioni della normativa degli stranieri e della locale legislazione fiscale.

Si tratta di violazioni che non sembrano assumere un rilievo ostativo assoluto. In ogni caso, l’amministrazione ha omesso di spiegare, nella motivazione dell’atto, le concrete ragioni per cui tali fatti impedirebbero l’adozione del richiesto provvedimento di regolarizzazione.

4. Inoltre, l’amministrazione ha omesso di attivare la speciale procedura di consultazione con lo Stato che ha effettuato la segnalazione, ai fini di un’eventuale revoca della segnalazione. A tal fine, risulta inidonea la preventiva richiesta di informazioni, compiuta in data 8 maggio 2003.

5. Infine, risulta completamente omessa la valutazione della possibile rilevanza di particolari situazioni di carattere umanitario, previste dall’articolo 25 della Convenzione di applicazione della Convenzione di Schengen. In particolare, risulta del tutto obliterata la presenza in Italia del nucleo familiare dello straniero destinatario del provvedimento impugnato, comprensivo, fra l’altro, anche di un figlio nato il 10 febbraio 2002, circa un anno prima dell’adozione dell’atto contestato nel presente giudizio.

6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato dinanzi al TAR.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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