Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3271 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dall’attuale appellato, ha annullato il provvedimento adottato il 4 febbraio 2005 dal Questore di Arezzo, concernente il divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO).

Il Ministero appellante contesta la decisione, mentre la parte intimata non si è costituita in questo grado di giudizio.

2. L’appello è fondato.

La decisione impugnata ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura concernente l’asserita indeterminatezza delle manifestazioni sportive cui si riferisce il divieto.

Al contrario, l’impugnato atto del Questore, specifica in modo puntuale che il divieto, nella parte riguardante le manifestazioni sportive calcistiche che si svolgono a Grosseto si riferisce "all’intera area comprendente lo stadio e la stazione ferroviaria di Grosseto".

3. Per il resto, il provvedimento indica, altrettanto chiaramente, e in piena conformità al dettato normativo, che il divieto di accesso riguarda tutte le "manifestazioni sportive ove si disputano incontri di calcio di campionato e coppe nazionali delle serie professionistiche o tornei nazionali od internazionali cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette o la Nazionale Italiana di calcio".

4. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato a rimborsare all’amministrazione le spese di lite, liquidandole in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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