Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 01-06-2011, n. 22109 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

confisca delle armi in sequestro.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata il 27 agosto 2010 il Tribunale di Nuoro in composizione monocratica, ha applicato a B.D., la pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati allo stesso contestati (porto illegale di una pistola semiautomatica cal.

9 x 21; porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball).

2. – Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari, denunziandone l’illegittimità per violazione di legge, limitatamente alla omessa confisca delle armi in sequestro, obbligatoria, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alla omessa confisca delle armi in sequestro.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

1.1 – In base al combinato disposto dell’art. 240 c.p., comma 2, L. n. 110 del 1975, art. 4 art. 6, L. 22 maggio 1975, n. 152, e art. 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta anche in sede di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi (si veda ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 3332 del 14/07/1993, dep. il 9/09/1993, Rv. 195055, imp. Gitto; Sez. 1, Sentenza n. 1221 del 28/02/1995, dep. il 12/04/1995, Rv. 200918, imp. Chiodi; Sez. 4, Sentenza n. 6882 del 14/06/1996, dep. il 6/07/1996, Rv. 205228, imp. Cazzamoli).

1.2 – La L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede espressamente, in particolare, che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell’esercito italiano, onde evitare il riciclaggio della armi sequestrate, deve essere obbligatoriamente disposta anche in sede di applicazione della pena e di estinzione del reato per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplodenti e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell’arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito ed in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea del reato, purchè, in quest’ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5967 del 23/10/1997, dep. il 24/02/1998, Rv.

209788 Imputato: Porpiglia).

Le armi, gli oggetti atti ad offendere ed i materiali indicati dal citato art. 6 devono infatti ritenersi aggiunti all’elenco degli oggetti confiscabili a norma del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen., avendo il legislatore, con la norma speciale a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all’art. 240 cod. pen., u.c., e cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5228 del 28/9/1999, dep. il 28/10/1999, Rv. 214433 imp. Romeo).

Orbene, nel caso in esame, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha provveduto sulla confisca della pistola, del coltello e della mazza da baseball in sequestro, pur essendo la stessa obbligatoria, per cui deve essere annullata per tale parte.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, a norma dell’art. 620 cod. proc. pen., lett. l), poichè si può procedere direttamente in questa sede a disporre la confisca obbligatoria delle armi in sequestro (in tal senso si veda Sez. 1, Sentenza n. 877 del 10/02/1997, dep. il 31/05/1997, Rv. 207689, imp. Bracalenti; Sez. 1, Sentenza n. 14685 del 28/03/2008, dep. Il 8/04/2008, Rv. 239835, imp. Pinna).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’arma e degli strumenti atti ad offendere in sequestro, che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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