Cass. pen., sez. II 29-10-2008 (21-10-2008), n. 40389 Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato – Adempimenti richiesti all’ufficiale notificatore.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 dicembre 2004, Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco, in data 23 ottobre 2003, aveva condannato M.F. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) di multa, per i reati di ricettazione, riciclaggio e falso.
Preliminarmente la Corte territoriale rigettava l’eccezione processuale con la quale la difesa aveva chiesto di dichiarare la nullità degli atti perchè la notifica della richiesta di rinvio a giudizio era stata effettuata a mani del difensore, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, per la ritenuta erronea impossibilità di notificare l’atto presso il domiciliatario.
Nel merito la Corte argomentava congruamente e analiticamente sui motivi che inducevano a confermare il giudizio di colpevolezza con riferimento a tutti i reati in rubrica contestati.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 161 c.p.p., comma 4, art. 171 c.p.p., lett. d) e art. 157 c.p.p., comma 8.
Il ricorrente osserva che l’imputato aveva eletto domicilio in (OMISSIS), presso il sig. M.V. e che l’ufficiale giudiziario, pur avendo individuato il domicilio in questione, non avendo rinvenuto nessuno, aveva erroneamente disposto la notifica a mente dell’art. 161 c.p.p., comma 4: di quest’ultima norma, infatti, può correttamente farsi applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario dia atto di un avvenuto trasferimento di indirizzo e non già, come nella specie, di una momentanea assenza.
L’eccezione, prosegue il ricorrente, era stata tempestivamente posta sia in sede di udienza preliminare che, successivamente, prima dell’apertura del dibattimento e, quindi, in sede di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente osserva che l’imputato aveva eletto domicilio in (OMISSIS), presso il sig. M.V. e che l’ufficiale giudiziario, pur avendo individuato il domicilio in questione, non avendo rinvenuto nessuno, aveva erroneamente disposto la notifica a mente dell’art. 161 c.p.p., comma 4: norma della quale può farsi applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario dia atto di un avvenuto trasferimento di indirizzo e non già, come nella specie, di una momentanea assenza.
Corretta l’impostazione del difensore, va però, nello specifico osservato che l’ufficiale giudiziario, per procedere a nuove ricerche a norma dell’art 157 c.p.p., comma 8, deve accertare la permanenza di un collegamento del domiciliatario con il domicilio indicato; in caso contrario, ove l’ufficiale giudiziario accerti che lo stesso ha lasciato l’abitazione, allontanandosene senza lasciare un preciso indirizzo, è corretto il ricorso alla notificazione ex art. 161 c.p.p., comma 4 dovendosi in tal caso ritenere che la notificazione sia divenuta insufficiente o inidonea (art. 164 c.p.p., comma 4, seconda ipotesi).
E nel caso di specie, l’ufficiale giudiziario ha dato atto, nella sostanza, di una assenza di ogni attuale collegamento tra il domiciliatario e l’indirizzo indicato come sua abitazione a) perchè a seguito di vari accessi non veniva rinvenuto nessuno, b) perchè la cassetta postale era piena di posta, c) perchè i vicini, opportunamente sentiti, riferivano di non vedere da tempo il M. V. e, infine d) perchè "non si sa chi possa abitare attualmente".
Si deve quindi ritenere che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia correttamente avvenuta nel pieno rispetto delle norme codicistiche, a mani del difensore, non essendo stata reperito il domiciliatario in quella che era indicata come sua residenza e dalla quale si era allontanato da tempo e per luogo sconosciuto. Ed a tal fine non rileva che l’ufficiale giudiziario non abbia dato espressamente atto di una avvenuto trasferimento, bensì soltanto la circostanza che il destinatario della notificazione non fosse presente nella sua residenza e che le circostanze di fatto portassero correttamente a ritenere l’interruzione di qualsivoglia rapporto di fatto del domiciliatario con l’indirizzo indicato, la cessazione di ogni relazione tra il destinatario effettivo dell’atto e il luogo dal medesimo indicato. In tale evenienza, esclusa la necessità di effettuare ricerche e l’obbligo di dare corso agli adempimenti di cui all’art. 157 c.p.p., comma 8, dal momento che tale norma presuppone la perdurante esistenza di una relazione dell’imputato col luogo (e con la persona) da lui indicati, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna al difensore.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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