Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rmando, difensore del R., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lamezia Terme il 09.11.2010, in relazione al delitto di rapina aggravata in danno di L.C.M., ricorre la difesa di R.M. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo la non credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni del L., unico elemento probatorio sul quale si basa il provvedimento restrittivo, perchè imprecise sono le dichiarazioni sull’ammontare delle banconote rapinate e inspiegabile e sospetto il ritardo con il quale è stata presentata la denuncia.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Va innanzitutto ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini dell’adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l’indizio, nè occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Rv. 246995 Rv. 202043 rv 197375. 2.2 Va, poi rilevato che il ricorso è formulato in modo perplesso ed è, pertanto, privo del requisito di specificità dell’unico motivo di doglianza, richiesto ai fini dell’ammissibilità dell’atto di impugnazione, dall’art. 291 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.3 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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