Cass. pen., sez. I 29-10-2008 (09-10-2008), n. 40345 Associazione per delinquere – Insussistenza di connessione con i reati fine, ignoranza del luogo di radicamento dell’associazione e di quello di dimora degli imputati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Esaminati gli atti del conflitto negativo di competenza insorto tra il tribunale di Torino, spogliatosi in favore dell’A.G. di Lodi con provvedimento in data 2.4.2008, il Tribunale di Milano, del pari spogliatosi in favore dell’A.G. di Lodi con provvedimento in data 27.5.2008, ed il G.i.p. del Tribunale di Lodi, che ha proposto il conflitto con ordinanza 13.6.2008, ritenendo la competenza dell’A.G. di Torino in procedimento a carico di R.N. e B. R., indagati i primi due per associazione per delinquere ed il secondo anche per il reato di cui all’art. 617 quinquies c.p. commesso in (OMISSIS);
rilevato che il Tribunale di Torino, in sede di riesame della misura custodiale adottata da quel G.i.p., nel declinare la propria competenza, individuava quella del Tribunale di Lodi, ritenendo non applicabile l’art. 16 c.p.p., concernente la competenza per territorio determinata dalla connessione;
atteso che il Tribunale di Milano, anch’esso in sede di riesame di analoga misura custodiale adottata nei confronti dei predetti imputati, ha declinato la propria competenza e ritenuto competente l’A.G. di Lodi, giudicando vincolante la decisione del Tribunale di Torino;
considerato che il G.i.p. del Tribunale di Lodi, investito di richiesta di emissione di nuovo provvedimento cautelare, a conferma di quello adottato da giudice considerato incompetente, ha argomentato le proprie statuizioni escludendo l’applicabilità, nella specie, del principio secondo cui la competenza a conoscere dei reati associativi appartiene al giudice del luogo ove si è manifestata per la prima volta l’operatività del sodalizio (individuato dall’A.G. torinese in (OMISSIS), ove sarebbe stato eseguito il primo dei reati-fine), sul rilievo dell’estrema variabilità ed accidentalità dei luoghi di esecuzione dei molteplici reati-fine coinvolti dalle indagini e della loro conseguente non sintomaticità dell’ubicazione in taluno di essi della base dell’organizzazione, ovvero del luogo di programmazione ed ideazione dell’attività associativa;
atteso che il Tribunale di Lodi ha, pertanto, individuato la competenza dell’A.G. di Torino a conoscere del reato associativo in base al criterio suppletivo di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3, (luogo di prima iscrizione della notitia criminis), non conoscendosi il luogo di radicamento del sodalizio e non potendosi utilizzare, per la loro diversità, il luogo di residenza, dimora o domicilio degli imputati, e che analoga competenza veniva individuata anche quanto al reato di cui all’art. 617 quinquies c.p. ascritto al solo B., in relazione alla maggior gravità del reato associativo, contestato con riferimento alle previsioni dell’art. 416 c.p., commi 1 e 3, ed alla ritenuta sussistenza di connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b);
rilevato che l’applicabilità dell’art. 16 c.p.p. risulta esclusa dal Tribunale di Torino, evidentemente per la mancata configurabilità della connessione tra reato associativo e reati-fine, e che la continuazione tra gli stessi non risulta neppure dalla formulazione del capo di imputazione, in conformità, del resto, a consolidato orientamento di questa corte, secondo cui il predetto vincolo è ravvisabile solo ove si dimostri che il reato fine è stato concepito ed organizzato, almeno nelle sue linee generali, contestualmente alla costituzione del sodalizio o dell’adesione ad esso del singolo partecipe (al B. è, peraltro, contestata la qualità di promotore, oltre che di capo ed organizzatore del gruppo);
considerato, pertanto, che, non operando la connessione immotivatamente ritenuta dal Tribunale di Lodi, e dovendosi aderire alle osservazioni del G.i.p. di Lodi circa l’irrilevanza, nella specie, del luogo di consumazione del primo reato-fine (in senso conforme, da ultimo, Cass., sez. 5^, 12.12.2006, Tavaroli, in Ced Cass., rv. 236.300), la competenza per il reato associativo va attribuita all’A.G. di Torino in base al criterio di cui all’art. 9 c.p.p., comma 3, in tal modo favorendosi la concentrazione presso quel tribunale delle numerose posizioni coinvolte nel procedimento, originariamente unitario, mentre la competenza per il reato di cui all’art. 617 quinquies c.p. ascritto al sol B. va attribuita al Tribunale di Lodi, giudice naturale in base alla regola generale di cui all’art. 8 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Torino nei confronti di R.N. e B.R. quanto al reato di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 3, e del G.i.p. del Tribunale di Lodi nei confronti di B.R. quanto al reato di cui all’art. 617 quinquies c.p. commesso in (OMISSIS) e dispone la trasmissione ai predetti giudici dei relativi atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *