Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21823 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8.7.2010, confermava la sentenza del Tribunale di Torino, in data 4/6/2008, appellata dalla PM, che assolveva F.M., S. M. dai reati di riciclaggio e V.C. dal reato di truffa aggravata perchè il fatto non sussiste.

I fatti facevano riferimento all’organizzazione dei ventesimi Giochi Olimpici Invernali, effettuati nel febbraio 2006 in Piemonte e alla costituzione del Toroc ("Comitato per l’organizzazione dei giochi olimpici invernali-Torino 2006") a cui partecipava anche il Comune di Torino.

L’imputazione di truffa era stata contestata al V., quale procuratore speciale di Toroc, per aver stipulato un contratto di appalto di servizi, a favore dell’hotel Principe di Piemonte di Sestriere, tra Toroc e Rime Italia s.r.l. per un corrispettivo fisso di Euro 1.350.000 e nel disporre la corresponsione, in via anticipata, di canoni in un primo periodo per importi largamente superiori a quelli a "regime", al fine di fornire a Pro.Mar s.r.l.

(società proprietaria dell’immobile hotel Principe di Piemonte di Sestriere) una quota della provvista finanziaria necessaria per la ristrutturazione in corso sull’immobile, con documentazione non corrispondente all’operazione realizzata, inducendo in errore gli organi di controllo di Toroc sull’operazione effettivamente realizzata.

Nei confronti di F. e S. era stata contestato il reato di riciclaggio per aver ostacolato, con modalità varie, l’identificazione della provenienza asseritamente delittuosa dell’importo sopra indicato.

Premessa della decisione dei primi giudici è la natura di fondazione di diritto privato di Toroc, senza fini di interesse pubblico, avendo il compito di assicurare l’adempimento degli impegni contrattuali assunti verso il CIO. Sia il Tribunale che la Corte d’appello non hanno ravvisato gli elementi costitutivi della truffa per:

a) mancanza di danno patrimoniale la cui sussistenza non può essere collegata al mero esborso patrimoniale subito da Toroc, dovendosi tener conto del bilancio economico consuntivo dell’operazione che ha consentito di rispettare gli impegni assunti verso il CIO, evitando più gravi conseguenze economiche derivanti da un inadempimento;

b) mancanza di profitto ingiusto da parte di Pro.Mar in quanto il conseguimento del finanziamento da parte di tale ultima società trovava causa in un negozio a titolo gratuito finalizzato per Toroc a perseguire un interesse rientrante nelle sue finalità istituzionali;

c) mancanza dell’induzione in errore degli organi di Toroc, in quanto la conclusione del contratto rientrava nei poteri del direttore generale, quindi non vi era bisogno di ricorrere ad artifizi e raggiri; per altro gli organi di controllo di Toroc, venuti a conoscenza dell’erogazione del contributo, non avevano sollevato alcun rilievo.

La Corte, ha, in concreto, escluso che l’atto posto in essere dal V. potesse essere qualificato come "donazione", ritenendo trattarsi di un negozio atipico gratuito e indiretto.

La ritenuta insussistenza del delitto presupposto comportava, quale logica conseguenza, anche il venir meno del reato di riciclaggio.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino evidenziando la contraddittorietà della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, relativamente al reato di truffa ascritto al V., che ha agito nella convinzione di violare lo statuto dell’ente da lui diretto che non consentiva la possibilità di erogare contributi a fondo perduto evidenziando, comunque, che i suoi atti avrebbero dovuto essere approvati dal collegio dei revisori.

Rilevava inoltre come il contratto avesse determinato un ingiusto arricchimento di Pro.Mar e danno patrimoniale per Toroc, con conseguente sussistenza del reato di truffa, delitto a dolo generico caratterizzato, nella fattispecie, dall’avere il V. artatamente tenuto nascosta l’elargizione di denaro agli organi di controllo dell’ente, evidenziando come il valore da attribuirsi alla prestazione fornita dalla Pro.Mar, era di gran lunga inferiore al prezzo pattuito come corrispettivo dei servizi.

Con memoria difensiva i difensori di V. e F. eccepivano l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per tardività dello stesso.
Motivi della decisione

Deve essere, preliminarmente, rilevata la inammissibilità del ricorso proposto oltre i termini di legge.

La Corte di appello di Torino, a seguito dell’udienza camerale in data 8/7/2010, non ha pubblicato il dispositivo mediante la lettura in udienza, riservando il successivo deposito.

Sempre in data 8/7/2010 veniva depositato il dispositivo con indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

Risulta dagli atti che in data 30/9/2010 la sentenza, comprensiva del dispositivo della motivazione, veniva comunicata al Procuratore Generale e che, in data 4/10/2010, veniva notificata all’imputato e al suo difensore.

L’impugnazione del Procuratore Generale risulta depositata in data 29/11/2010.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che la sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria.

Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud. (dep. 02/04/2010) Rv. 246269).

Ai sensi dell’art. 585 c.p.p si ritiene che in tal caso, il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, decorra dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

Nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza del termine di 45 giorni per la presentazione dell’impugnazione, considerato che il dispositivo della sentenza non è stato pubblicato mediante lettura in udienza, decorre dalla scadenza del termine di 90 gg. stabilito dalla Corte territoriale per il deposito della sentenza decorrente dal 8/7/2010, epoca di deposito del dispositivo contenente il termine, dovendosi escludere la possibilità di una decorrenza in epoca successiva e, più precisamente dalla comunicazione della sentenza integrale al P.G..

Essendo stato depositato il dispositivo in data 8.7.2010, il termine di deposito della sentenza scadeva il 6.10.2010 e il termine di 45 giorni per proporre impugnazione spirava il 21.11.2010.

L’impugnazione del Procuratore Generale in data 29.11.2010 deve considerarsi tardiva e, quindi, inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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