Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3265 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il dott. R.B., assistente medico in servizio presso l’USL di Lecce, fu assegnato, a far data dal 3.10.1988, al Centro medico di assistenza sociale per gli stati di tossicodipendenza di Lecce.

Sul presupposto di avere svolto, da tale anno in poi, le mansioni di coordinatore del Centro, dopo avere diffidato invano l’Amministratore, propose ricorso avverso il relativo silenzio chiedendo l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella qualifica XI, o in subordine X, in uno con il riconoscimento delle differenze retributive.

2. Respinta la domanda concernente l’inquadramento con sentenza parziale n. 2778/2007, il Tar Puglia, sezione di Lecce, ha poi respinto anche la domanda relativa alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, con sentenza n. 660/2008, sul rilievo che dal 1988 al 1994 il ruolo di responsabile era stato svolto dal dott. B. in quanto unico medico del Centro e non in quanto coordinatore dirigente.

3. Nei confronti di questa seconda sentenza ha proposto appello il dott. B., deducendo un unico articolato motivo con cui, in particolare, lamenta la violazione dell’art. 6 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444, emanato in attuazione dell’art. 27 della L. 26 giugno 1990, n. 162, a mente del quale le funzioni di coordinamento del SERT sarebbero spettate necessariamente ad un coordinatore dirigente (XI livello) o, quanto meno, ad un coadiutore (X livello).

All’udienza pubblica del 20 maggio 2011 la causa è passata in decisione, senza che nessuno si sia costituito per l’Amministrazione.

4. L’appello è infondato, per le seguenti ragioni.

4.1. E’ noto come, con riferimento allo svolgimento di mansioni superiori all’originario inquadramento in ambito sanitario, in applicazione dell’ art. 36 della Cost. e con riguardo ad una specifica norma (l’art. 29 del d.p.r. n. 761 del 1979), la Corte Costituzionale abbia a suo tempo riconosciuto spettare il trattamento economico superiore ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale qualora svolgano mansioni superiori per un periodo eccedente i sessanta giorni dell’anno solare (Cfr. sentenze 23 febbraio 1989 n. 57 e 19 giugno 1990 n. 296).

4.2. La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ritiene peraltro che il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato di cui all’art. 36 della Cost., invocato anche dal ricorrente, debba essere posto in correlazione con altri principi (tratti dagli artt. 97 e 98 Cost.) di pari rilevanza costituzionale per cui, anche laddove trovi applicazione l’art. 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, del quale è dedotta la violazione, che accorda nel settore sanitario effetti giuridici ed economici allo svolgimento di mansioni superiori, l’attuazione del sopra enunciato precetto, al quale si è richiamata la Corte Costituzionale, trova limitazioni e temperamenti.

E’ richiesta, in particolare, la presenza di altre due condizioni (oltre quella di una specifica previsione normativa):

– che l’interessato abbia coperto un posto vacante di livello immediatamente superiore a quello assegnato in base ai provvedimenti di nomina o di inquadramento;

– che il soggetto sia stato incaricato di ricoprire uno specifico posto sulla base di una determinazione formale illegittimamente assunta ma non illecita, avuto riguardo alla causa dell’atto (v., ex multis, Cons. St., sez. V, n. 2824/2010; 810/2010; 7348/2006).

4.3. Tanto premesso in linea generale, venendo al caso in esame non è dato ravvisare un simile provvedimento di incarico formale, tale non essendo l’atto di trasferimento iniziale di cui al verbale n. 23 del 1988 dell’USL, piuttosto chiaro nel fare riferimento alle mansioni di medico corrispondenti all’originario inquadramento, senza contemplare alcun ruolo di coordinatore o di responsabile del centro medico di assistenza sociale. Il che parrebbe significare anche che all’epoca non c’era neppure un posto vacante di coordinatore in senso proprio, come già ritenuto dal Tar nella sentenza impugnata.

4.4. Per quanto attiene al periodo successivo, l’atto di appello richiama – per la prima volta – il D.M. 444/1990, in specie l’art. 6 concernente l’organico dei SERT (Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze) ed il coordinamento della loro attività, per sostenere l’esistenza in tale epoca di una posizione dirigenziale apicale, che l’odierno appellante avrebbe ricoperto per lungo tempo.

Orbene, se è vero che il comma 4 del citato art. 6 dispone che "Per il coordinamento dell’attività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia", deve tuttavia rilevarsi come la documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente sia per lo più relativa alla prima fase, di supposto responsabile del CMAS. Mentre del periodo successivo, in cui ha prestato la propria attività al SERT, non produce alcuna documentazione significativa a dimostrazione di avere effettivamente svolto tali mansioni di dirigente apicale o, comunque, di coadiutore. Il solo documento in astratto rilevante – quello di cui al n. 3 dell’elenco allegato al ricorso in primo grado, recante un ordine di servizio nei confronti della dott.ssa G.B. nel quale l’odierno appellante era menzionato quale "responsabile del centro" – non lo è in concreto, poiché risalente al 1995, epoca nella quale, come già rilevato dal Giudice di primo grado, i vecchi livelli IX e X erano stati inglobati ed accorpati nel I livello della nuova dirigenza medica (v. art. 15 del D.lgs. 502/1992, nella sua versione originaria), sicché il dott. B. ben poteva assolvere funzioni di responsabilità, essendo le stesse oramai ricomprese nella sua qualifica di inquadramento.

5. In conclusione, per tali ragioni, l’appello va respinto.

6. Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *