Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3264 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società appellante, proprietaria di tre lotti siti nel Comune di Rocca Pia all’interno di una lottizzazione denominata "V. F.", chiese di apportare alcune modifiche alla concessione edilizia rilasciatale dal Comune il 13.6.1993.

2. Ricevuta risposta negativa, sulla base di un parere sfavorevole della ULSS concernente la posizione dei bagni e la dimensione di uno degli appartamenti, propose ricorso deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

3. Il Tar per l’Abruzzo, con sentenza n. 127/2005, respinse l’impugnazione sul principale rilievo che, in effetti, le unità abitative in questione non rispettavano l’art. 14.1.delle NTA del PRG secondo cui "i locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto ai locali ad uso abitativo se non attraverso un disimpegno".

4. Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello, attraverso sei motivi volti a contestare, in sintesi, la corretta applicazione dell’art. 14.1. delle NTA del PRG e del D.M. 5 luglio 1975.

5. All’udienza pubblica del 20 maggio 2011 la causa è passata in decisione, senza che nessuno si sia costituito per le Amministrazioni intimate.

6. L’appello è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.

6.1. E’ dirimente osservare come, ad onta delle censure di parte appellante, il principale motivo ostativo indicato a suo tempo nel parere sfavorevole dell’ULSS, ovvero il fatto che i bagni si aprissero direttamente nel soggiorno, fosse stato a suo tempo prontamente dedotto dalla difesa dell’Amministrazione nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

6.2. Tale stato dei luoghi, mai contestato in atti, deve ritenersi in aperto contrasto con i requisiti di abitabilità di cui all’ultimo comma dell’art. 14.1.delle Norme tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Rocca Pia, secondo cui "i locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali ad uso abitativo se non attraverso un disimpegno".

Di tale prescrizione vincolante, avverso la quale l’odierna appellante non consta avere proposto impugnazione né mosso alcuna censura, l’Amministrazione ha fatto corretta e necessaria applicazione, come giustamente accertato nella sentenza impugnata.

6.3. Si aggiunga come anche il secondo motivo ostativo opposto dall’Amministrazione, concernente la dimensione del monolocale posto all’interno dell’edificio A 5 in violazione dell’art. 3 del D.M. 5.7.1975, debba ritenersi legittimo ed immune dai vizi dedotti nell’appello, sul semplice rilievo che il D.M. era ed è ancora in vigore, vietando superfici inferiori a mq 28.

7. In conclusione, quindi, l’appello va respinto.

8. Nulla per le spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *