Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21832

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Como applicava ex art. 444 c.p.p., a R. M. e F.K., imputati di ricettazione di una vettura Bmw e il secondo anche di violazione dell’obbligo di soggiorno, al primo la pena di anni uno, mesi 10 di reclusione e Euro 600 di multa e, al secondo, la pena di anni uno, mesi 11 di reclusione e Euro 600 di multa.

Proponeva autonomi ricorsi per cassazione il difensore di entrambi gli imputati deducendo la mancanza dei requisiti motivazionali minimi richiesti dalla legge anche per le decisioni pronunciate ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

Questa corte ha stabilito che "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). In realtà nella sentenza risultano, correttamente, verificate sia la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., sia la congruità del trattamento sanzionatorio.

Uniformandosi all’orientamento di questa Suprema Corte – di cui sopra e che il Collegio condivide – vanno dichiarate inammissibili entrambe le impugnazioni.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500 per ciascuno,
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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