Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09.09.2009, ha confermato la condanna degli imputati per associazione a delinquere transnazionale, volta alla creazione ed utilizzazione di carte di credito donate, alla falsificazione di documenti di identità e per i reati satelliti e rideterminato la pena, per i soli D. e L.P., commisurandole rispettivamente in anni tre di reclusione ed anni quattro e mesi quattro di reclusione, ricorre la difesa degli imputati chiedendo l’annullamento del procedimento e deducendo:

1.1 D.S., M.V., I.R.:

a) l’errata interpretazione degli artt. 438 c.p.p. e ss. e la violazione dell’art. 8 c.p.p., art. 12 c.p.p., lett. b), art. 9 c.p.p., comma 3 dovendosi ritenere legittima, anche nel rito abbreviato, l’eccezione di incompetenza territoriale.

Osserva il ricorrente che nessuna pronuncia della Corte Suprema ha investito direttamente la proponibilità dell’eccezione di incompetenza, ma solo la possibilità di censurare il valore degli atti: inoltre il sistema normativo relativo alla competenza non fa eccezione per il tipo di rito.

Il giudice dell’appello, entrando nel merito della questione, ha ribadito la competenza dell’autorità tornese in virtù della connessione del reato di tentato omicidio, più grave fra tutti quelli in contestazione, con pronuncia che non convince il ricorrente, in mancanza di una unitarietà di disegno criminoso che coinvolga anche il tentato omicidio.

Inoltre entrambi i giudici di merito hanno concordato sulla circostanza di essere incero il luogo di consumazione del reato associativo, ma tale assunto è sbagliato perchè M.V. e F.F., due dei principali esponenti del sodalizio operavano in territorio partenopeo, al pari di tutti gli imputati indicati al capo g) della rubrica.

Inoltre il criterio della prima iscrizione della notizia di reato è applicabile solo in assenza di altri criteri, cosa che non sussiste per il caso in esame. b) Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto conto e non abbia motivato su due rilievi relativi alla ricostruzione del fatto, l’assenza di comuni fonti di approvvigionamento dei codici e di comuni punti di riciclo della merce, che l’appellante indicava quale indici di insussistenza del sodalizio criminoso.

1.2 L.P.A.. c) Afferma il ricorrente che la motivazione della sentenza è frutto di mere congetture in punto di sussistenza della associazione a delinquere, tenuto conto anche del fatto che l’imputato ha sicuramente ammesso gli addebiti per i singoli reati contestatigli ma ha sempre precisato di non aver fatto parte di alcuna consorteria. d) Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e art. 99 c.p. perchè è stata ritenuta la recidiva anche se la circostanza aggravante non era stata contestata ritualmente.

1.3 T.N.. e) La ricorrente deduce il travisamento della prova nella parte della motivazione che qualifica il reato di illecito utilizzo della carta di credito donata come consumato, posto che nell’episodio addebitatole la donna si limitò ad esibire la carta di pagamento ma l’operazione elettronica di pagamento non fu conclusa ed il reato perciò rimase alla fase di tentativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. I ricorsi sono tutti manifestamente infondati.

2.1 In ordine al motivo di ricorso sub a), relativo alla pretesa incompetenza territoriale, va osservato che, secondo la giurisprudenza più accreditata di questa Corte, datata, ripetuta e condivisa da questo collegio, nel giudizio abbreviato, l’imputato non può sollevare l’eccezione d’incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perchè egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari;

sotto altro profilo, inoltre, per le eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad esse riconosciuto rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, vale anche la regola per cui, una volta richiesto e ammesso il giudizio abbreviato, l’eccezione si intende rinunciata e pertanto essa non è più ammissibile, neanche se già proposta in precedenza e disattesa. Rv.

235600 Rv. 234392 Rv. 246352 Rv. 249100. 2.2 I motivi di ricorso sub b) e c) sono palesemente versati in fatto, coinvolgono giudizi di merito e sono, pertanto, insuscettibili di valutazione da parte di questa Corte di legittimità. 2.3 Il motivo di ricorso sub d), relativo alla pretesa non contestata recidiva al L.P. è manifestamente infondato perchè la recidiva è stata puntualmente contestata al L.P. in esito alle specifiche imputazioni nella forma reiterata, specifica, infraquinquennale, come rileva anche la Corte territoriale a pag. 41 della motivazione.

2.4 Inammissibile è anche il motivo di ricorso sub e) del ricorso T..

Infatti, se in astratto non si può escludere la configurabilità del tentativo del delitto di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, prima parte, conv. in L. n. 197 del 1991 (cfr. al riguardo la sentenza della 5^ Sezione di questa Corte 23/6/96, Aguiari), questa Corte ha già detto, con giurisprudenza datata e ripetuta che questo collegio condivide, che si deve ritenere verificata l’ipotesi consumata quando sia stata posta in essere la condotta tipica dell’indebito utilizzo del documento e che a tal fine non si richiede il conseguimento del fine di profitto.

Nel concetto di "utilizzo" non può farsi rientrare, come vorrebbe il ricorrente, il raggiungimento dell’utilità che la carta può offrire, ma deve ritenersi sufficiente a integrarne gli estremi qualsiasi modo di avvalersi del documento, anche con la semplice esibizione, per lo scopo conforme alla sua natura, al che senz’altro corrisponde la presentazione della carta di credito, senza esserne titolare, al commesso del negozio per effettuare il pagamento. (Rv 225036).

2.5 I tre ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro, ciascuno, alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *