Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3304 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, Sez. I^ civile, con sentenza n. 7858 dd. 29 marzo 2007 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di complessivi Euro 1.155,43.- (millecentocinquantacinque/43) in favore della parte ricorrente, quale patrocinante con spese distratte a proprio beneficio, con interessi legali nei termini ivi parimenti specificati.

La pronunzia passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione l’11 giugno 2007.

Con atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17 agosto 1942 n. 607, all’epoca vigente, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, il Ministero della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronuncia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; e da qui, dunque, l’azione proposta col ricorso in esame nei confronti del Ministero della Giustizia e deputata ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta, la Sezione rileva infatti la presenza di tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e non può che affermarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’Amministrazione condannata, delle somme riconosciute in favore dell’istante dal provvedimento giudiziale in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. e art. 26 cod. proc. amm.) e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Esse tuttavia sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

1.- ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe mediante corresponsione al ricorrente delle somme ivi riconosciute, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la Segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato entro ulteriori 90 giorni;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200,00.- (duecento/00), oltre agli accessori di legge.

La presente sentenza, che si ordina sia eseguita dall’Autorità amministrativa, è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché alla Ragioneria Generale dello Stato, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma (Rm).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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